Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine

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Articolo 93 Pericolo di esplosione e di incendio

Viene ora utilizzato l’iperonimo «motori a combustione che funzionano con carburanti a basso punto di infiammabilità». Il termine «motori a benzina e gas liquefatto» continua a figurare in un elenco non esaustivo.

Articolo 94 Illuminazione d’emergenza

La disposizione mira a garantire che in caso di emergenza vi sia un’illuminazione sufficiente. Se non è stata installata un’illuminazione d’emergenza, ogni persona deve portare con sé una lampada.

Articolo 95 Lavori nelle gallerie in presenza di traffico ferroviario o stradale

L’articolo 95 si applica ora non solo alle gallerie ferroviarie, ma a tutte le gallerie in presenza di traffico ferroviario o stradale.

Per evitare qualsiasi rischio per i lavoratori vanno adottate misure adeguate, come la costruzione di una parete divisoria nelle gallerie ferroviarie a doppio binario, l’interruzione del traffico ferroviario o, se ci sono treni in avvicinamento, lo spostamento dei lavoratori in una nicchia della galleria.

Articolo 97 Protezione delle installazioni tecniche e depositi di sostanze pericolose

Le installazioni tecniche che, se danneggiate, possono costituire un pericolo per le persone, devono essere protette. A tal fine, si possono montare pareti o barriere di protezione oppure si può prevedere di collocare queste installazioni in un punto meno esposto.

Articolo 98 Passaggi pedonali

L’articolo esige che le vie pedonali che costeggiano piste di circolazione e impianti dei binari siano separate da questi con misure tecniche. Tali misure possono consistere nella sovraelevazione della via pedonale o nella posa di una barriera o di una parete divisoria.

Articolo 99 Lavori di scavo e messa in sicurezza delle cavità

In presenza di condizioni geologiche critiche o se sussiste il pericolo di inondazioni, vanno eseguite prospezioni preliminari.

Una misura adeguata per mettere in sicurezza le cavità è per esempio quella di consolidare e rivestire la calotta con conci prefabbricati (cpv. 3).

Articolo 100 Avanzamento con esplosivi

Il tempo di attesa di 15 minuti dopo un’esplosione serve soprattutto a ridurre il rischio di ferimento in seguito alla caduta o al cedimento di rocce (cpv. 2).

Articolo 101 Indumenti ad alta visibilità

Per prevenire gli infortuni, è fondamentale che nei lavori in sotterraneo, soprattutto a causa delle mutevoli condizioni di visibilità, i lavoratori siano visti dai conducenti dei veicoli.