Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine
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1. Situazione iniziale
Il 1° luglio 2000 è entrata in vigore l’ordinanza del 29 marzo 2000 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione, che riuniva in sé le disposizioni dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori di costruzione e dell’ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni per lavori di qualsiasi genere inerenti ai tetti. In seguito a questa revisione è emersa l’esigenza di adeguare alle circostanze dell’epoca anche altre ordinanze speciali in materia di prevenzione degli infortuni, nello specifico l’ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere, l’ordinanza concernente l’obbligo di annunciare i lavori per la costruzione di gallerie e l’abbattimento delle rocce all’aperto, l’ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nell’edilizia in caso d’impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile e l’ordinanza concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nei lavori all’aperto per l’estrazione e la preparazione di pietre, minerali, ghiaia, sabbia, argilla, torba e materiali del genere. Si è quindi proceduto a integrare tutte le disposizioni di queste ordinanze nella nuova ordinanza del 29 giugno 2005 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr; RS 832.311.141), entrata in vigore il 1° gennaio 2006 e completata, il 1° novembre 2011, dal nuovo capitolo 9 «Impianti termici e camini di fabbrica».
L’ordinanza sui lavori di costruzione del 2005 attualmente in vigore presenta diverse disposizioni che devono essere rivedute. Per alcuni aspetti lo stato della tecnica è cambiato notevolmente e alcuni requisiti sono ormai disciplinati in norme europee, il che rende necessario, per esempio, rivedere in modo sostanziale il capitolo 4 «Ponteggi». Le esperienze maturate in sede di attuazione delle disposizioni dell’ordinanza hanno inoltre mostrato che alcuni punti sono formulati in modo non sufficientemente preciso e sono fonte di difficoltà e incertezze nella prassi.
Con la revisione dell’ordinanza sui lavori di costruzione si intende fare chiarezza e garantire la certezza del diritto, adeguando le disposizioni allo stato della tecnica e alla buona prassi attuali ed eliminando le contraddizioni esistenti.
2. Punti principali del progetto
Sulla base dell’articolo 85 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ha proposto al Consiglio federale, con lettera dell’11 dicembre 2017, di procedere alla revisione dell’ordinanza sui lavori di costruzione, suggerendogli contestualmente di appoggiarsi alla Commissione specializzata 12 «Genio civile e costruzione» della CFSL per i lavori preparatori.
La presente bozza è stata preparata dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in collaborazione con la Commissione specializzata 12 «Genio civile e costruzione» della CFSL, che rappresenta al suo interno le associazioni professionali, le parti sociali e gli esperti tecnici degli organi esecutivi in materia di sicurezza sul lavoro.
Dal momento che ben più della metà degli articoli della vigente ordinanza sui lavori di costruzione viene modificata e integrata con nuove disposizioni, si rende necessario procedere a una revisione totale, abrogando l’ordinanza del 29 giugno 2005 e sostituendola con quella nuova.