Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 2, lett. h

Il termine «lavori di costruzione in legno o in metallo», attualmente in uso, è ritenuto troppo vago e sostituito ora da «lavori di costruzione di ponteggi».

Cpv. 3

Sono ora aggiunti i termini «lavori con dispositivi di protezione individuale anticaduta» e «lavori in sospensione a corde portanti» al fine di disciplinare una prassi già attuata, ossia quella di indossare un caso di protezione con cinturino sottogola quando si eseguono lavori di questo tipo.

Articolo 7 Indumenti ad alta visibilità

L’obiettivo della disposizione è di illustrare ora meglio cosa si intende per «mezzi di locomozione» e di riprendere la definizione di «indumenti ad alta visibilità» di cui alla norma EN ISO 20471.

Articolo 8 Soccorso delle vittime di infortuni

Nei cantieri è fondamentale che, oltre al primo soccorso, sia garantito il soccorso delle vittime di infortuni.

Sezione 2: Posti di lavoro e vie di passaggio Articolo 15 Accesso in presenza di dislivelli

È ora necessario utilizzare attrezzi di lavoro adatti già a partire da 50 cm di dislivello. L’altezza di 1 m attualmente vigente è infatti ritenuta troppo alta e non superabile, in sicurezza, senza l’adozione di misure particolari.

Articolo 16 Carreggiate

Cpv. 2

Allo scopo di limitare la circolazione sulle opere d’arte a veicoli/macchine edili non troppo pesanti, la portata della carreggiata nel caso di opere d’arte come ponti o terrapieni dovrà ora essere verificata da un ingegnere specializzato e debitamente indicata da cartelli.

Cpv. 3

Per limitare quanto più possibile la caduta di veicoli, le carreggiate con rischio di caduta dovranno ora essere munite di efficaci guardrail o paracarri.

Cpv. 4

Accanto ai terrapieni e alle rampe sono ora menzionate anche le berme. Una berma è un gradino terrazzato o un piano intermedio praticato nella scarpata di un terrapieno, di un argine o di un fossato o su un pendio. La berma divide la scarpata in due o più sezioni e ha lo scopo di ridurre la pressione del suolo ai piedi della scarpata.