Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine
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L§a presente bozza si compone di 13 capitoli. La revisione ha interessato soprattutto il capitolo 2 «Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione», il capitolo 3 «Lavori sui tetti», il capitolo 4 «Ponteggi», il capitolo 5 «Scavi, pozzi e scavi di fondazione», il capitolo 6 «Lavori di smantellamento o di demolizione», il capitolo 7 «Lavori in sotterraneo» e il capitolo 8 «Estrazione di rocce, ghiaia e sabbia».
Modifiche importanti riguardano l’altezza di caduta e i ponteggi. Finora infatti le contraddizioni esistenti tra alcuni capitoli per quanto riguarda le disposizioni in materia di protezione contro le cadute hanno generato situazioni di incertezza. Al capitolo 2 «Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione», per esempio, si dispone che debbano essere adottate misure di sicurezza da un’altezza di caduta di 2 m, mentre al capitolo 3 «Lavori sui tetti» questo valore è fissato a 3 m. Uniformando l’altezza di caduta a 2 m, si fa chiarezza e si garantisce la certezza del diritto. Anche il capitolo 4 «Ponteggi» ha richiesto interventi sostanziali. Molti aspetti sono stati nel frattempo disciplinati a livello europeo dalle norme europee EN 12810 e 12811 ed è quindi superfluo indicarli anche all’interno di un’ordinanza del Consiglio federale.
Per ragioni di completezza, oltre ai commenti alle nuove disposizioni dell’ordinanza sui lavori di costruzione – segnalati in grassetto –, vengono fatte alcune considerazioni su disposizioni che rimangono invariate e che, diversamente da altre, non sono di immediata comprensione.
3. Commento ai singoli articoli
Capitolo 1: Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto e altro diritto applicabile
Cpv. 1
L’ordinanza ha come oggetto la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione. Lo scopo è far sì che le norme pertinenti non siano applicabili soltanto nei cantieri in senso stresso, bensì ovunque siano eseguiti lavori di costruzione.
Cpv. 2
Datori di lavoro e lavoratori ignorano spesso che, nel caso di alcune attività potenzialmente pericolose, possono trovare applicazione, oltre all’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) e all’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, anche altre ordinanze speciali in materia di prevenzione degli infortuni. È per questo che, nel presente capoverso, si è deciso di portare l’attenzione su questa possibilità. Va da sé che vanno tenute in considerazione anche altre disposizioni speciali, come quelle della legislazione in materia di impianti elettrici o trasporti.
Articolo 2 Definizioni
Non trattandosi di un termine del tutto univoco, si è sentita l’esigenza di definire espressamente cosa si intende, all’interno dell’ordinanza, con «lavori di costruzione» (lett. a).
Allo stesso modo, sono stati definiti i termini «altezza di caduta» e «superficie resistente alla rottura» (lett. b e c).