Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine

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Cpv. 2

Nell’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 aprile 20151 sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione si rimanda all’ordinanza del 29 giugno 2005 sui lavori di costruzione. In seguito alla revisione totale, la data dell’ordinanza menzionata nell’articolo va adeguata.

Art. 123 Disposizione transitoria

Il nuovo articolo 23 esige un’altezza minima del parapetto di 100 cm. Questo valore è in linea con lo stato della tecnica.

Nell’ordinanza sui lavori di costruzione vigente, l’articolo 16 consente che il bordo superiore del parapetto si trovi a soli 95 cm al di sopra della superficie praticabile. Su tale base sono stati prodotti e immessi sul mercato ponteggi da lavoro con bordi superiori di altezza compresa tra 95 e 100 cm. Questi ponteggi sono tuttora in uso. Poiché i 5 cm mancanti del parapetto non comportano un aumento significativo del rischio di incidenti, i ponteggi da lavoro in questione devono continuare a poter essere utilizzati.

4. Ripercussioni per la Confederazione

La nuova ordinanza sui lavori di costruzione non ha ripercussioni per la Confederazione, in particolare non comporta un aumento del fabbisogno di risorse finanziarie e umane. Le disposizioni nuove o modificate dell’ordinanza devono corrispondere allo stato attuale della tecnica e rispecchiare la prassi attuale.

5. Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La nuova ordinanza non ha alcun impatto sui Cantoni e sui Comuni, né sui centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna, visto che non comporta nuovi compiti esecutivi.

6. Ripercussioni sull’economia

La nuova ordinanza avrà prevedibilmente un impatto minimo sull’economia. Per i lavori sui tetti l’ordinanza rivista prevede misure di protezione anticaduta a partire da un’altezza di 2 m, mentre l’ordinanza vigente esige tali misure solo a partire da un’altezza di caduta di 3 m. La modifica comporterà determinati costi aggiuntivi per il committente, nella misura in cui è in gioco un’altezza di caduta compresa tra 2 e 3 m. Questa situazione concerne principalmente piccoli fabbricati a un piano come tettoie per automobili, autorimesse o tetti inclinati di edifici a più piani con una grande sporgenza del tetto. Poiché però sulla maggior parte dei tetti l’altezza di caduta è superiore a 3 m, non vi saranno cambiamenti per quanto riguarda l’obbligo di adottare misure di protezione anticaduta.

Il nuovo obbligo di aggiornamento previsto per gli specialisti in bonifiche da amianto si applicherà solo a un piccolo gruppo di persone. L’aggiornamento dovrà aver luogo ogni cinque anni e avere una durata di uno o due giorni. Questa modifica comporterà costi aggiuntivi di

1 RS 832.311.12