Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 23 pagine

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Articolo 43 Parete di ritenuta sul tetto

Cpv. 1

L’installazione di una parete di ritenuta sul tetto quale misura anticaduta è ora limitata ai lavori da effettuare su tetti con un’inclinazione fino a 45°. Per i tetti con un’inclinazione superiore questo dispositivo non rappresenta una protezione anticaduta sufficiente, ragion per cui è stato necessario limitare il suo ambito di utilizzo.

Sezione 3: Lavori di esigua entità

Finora le misure di protezione semplificate per i lavori di esigua entità da eseguire sui tetti si applicavano solo per la protezione dei lavoratori dalle cadute dal bordo del tetto. Ora queste misure devono essere adottate anche per proteggere i lavoratori dalle cadute attraverso il tetto. Questa modifica riflette la prassi corrente, per cui è stata aggiunta una nuova sezione 3 dal titolo «Lavori di esigua entità».

Articolo 46

Cpv. 1–3

Il capoverso 1 prescrive l’altezza di caduta dalla quale devono essere adottate misure di protezione. Il capoverso 2 specifica le misure minime.

Capitolo 4: Ponteggi

Il capitolo si articola in tre sezioni. La prima contempla le disposizioni generali in materia di ponteggi (art. 47–52), la seconda concerne i ponteggi da lavoro (art. 53–65), definiti come costruzioni che creano superfici di lavoro calpestabili adiacenti all’opera, e la terza disciplina i ponteggi di ritenuta, che servono ad evitare che persone, oggetti e materiali cadano da un’altezza superiore a 2 m (art. 67).

Sezione 1: Disposizioni generali Articolo 52 Elementi incorporati o annessi al ponteggio

Il nuovo titolo corrisponde meglio al contenuto dell’articolo.

Gli adeguamenti al ponteggio devono ora essere realizzati insieme al costruttore del ponteggio. Pertanto, occorre ottenere il suo consenso.

Sezione 2: Ponteggi da lavoro Articolo 53 Definizione

Cpv. 1

Il capoverso è completato nella misura in cui i ponteggi da lavoro fungono anche da protezione contro le cadute. Questo trova peraltro riscontro nella pratica.