Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 27 pagine
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USS, syna, Travail.Suisse, unia e PS approvano la nuova disposizione secondo cui i lavori con scale portatili possono essere svolti solo quando non vi è un’altra attrezzatura di lavoro più adatta in termini di sicurezza.
La Verband Schweizerischer Unternehmen für Decken- und Innenausbausysteme (VSD)
afferma che le regole e prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute danno maggiori frutti quando lo scopo e l’ottemperanza sono riconosciuti e condivisi dai lavoratori. Nel loro settore, l’utilizzo prudente delle scale doppie è all’ordine del giorno, perché per molte opere (p. es. coperture di impianti WC durante lavori di risanamento) non si può impiegare nessun’altra attrezzatura di lavoro per motivi di spazio. I lavoratori vengono formati appositamente e sensibilizzati costantemente. Proprio nei lavori di ristrutturazione la durata dell’attività su una scala portatile non può essere determinata dal datore di lavoro. Per VSD questa formulazione è eccessiva e chiede di tenere conto della proporzionalità e delle ripercussioni nei singoli settori. I lavori su scale portatili possono essere solo di breve durata.
La Verband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und Abgassysteme (Feusuisse) si
chiede cosa s’intende per breve durata. Secondo BE il concetto di breve durata potrebbe causare problemi nell’applicazione pratica, perché troppo vago. Poiché nei locali stretti (locali tecnici) non è sempre possibile lavorare con un ponteggio, per la Schweizerischer Verein für Luft- und Wasserhygiene (SVLW) l’impiego di scale a pioli dovrebbe essere consentito in linea di principio fino a un’altezza del locale di 3 metri. VSBTU è dell’avviso che il termine scale «mobili» si riferisca a una gamma molto ampia di scale a pioli: tutte quelle non fisse. Ci sono sicuramente scale mobili utilizzabili; per esempio in ambito ferroviario si impiegano di norma scale mobili (su ruote, solide e con un’elevata sicurezza) per i lavori sulle linee di trasmissione. La sicurezza in questo caso è notevolmente superiore per esempio rispetto a scale doppie portatili. Per VSE i lavori su scale mobili devono continuare a essere consentiti quando sono «adeguati alle circostanze».
Capoverso 3
Baukader Schweiz non riesce a immaginarlo con una scala di 3 metri e chiede pertanto lo stralcio del capoverso. Nei lavori di montaggio di elementi per pareti, coperture di tetti e solette si devono adottare misure anticaduta soltanto a partire dai 3 metri. Per HBCH deve pertanto essere possibile per tali lavori, così come per esempio per il carico e scarico di elementi su pianali, impiegare scale portatili senza protezione contro le cadute fino a 3 metri.
USS, syna, Travail.Suisse, unia e PS sostengono espressamente l’uniformazione dell’altezza di caduta a 2 metri. A partire da tale altezza si devono adottare misure di protezione contro le cadute. Queste ultime, infatti, rimangono una delle cause più frequenti di infortuni nell’edilizia E l’altezza fa la differenza in termini di letalità.
VSD ed EIT.Swiss considerano sproporzionati e non attuabili gli inasprimenti delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza contro le cadute con la nuova altezza di 2 metri. La regolamentazione attuale che impone l’adozione di misure di sicurezza a partire da un’altezza di caduta di 3 metri è del tutto sufficiente. Allo stesso modo, EIT.Swiss ritiene che anche le misure ai bordi dei tetti debbano essere adottate a partire da un’altezza di caduta di 3 metri e che la stessa altezza debba valere per l’obbligo di impiegare ponteggi di ritenuta. Se si dovesse mantenere l’altezza di caduta proposta, EIT.Swiss suggerisce di pensare in alternativa a esonerare da queste disposizioni i lavori di manutenzione senza l’impiego di macchine pesanti. SMGV si chiede come dovrebbe essere fatta una misura di protezione contro le cadute quando si lavora su una scala portatile e chiede di aumentare di almeno 1 metro l’altezza di caduta di 2 metri. Qualsiasi altra soluzione sarebbe sproporzionata. Per FVE e FRECEM l’abbassamento dell’altezza da 3 a 2 metri ha un effetto doppiamente perverso: spesso le protezioni sono molto complicate da installare, non sono ergonomiche e il loro utilizzo spesso è purtroppo trascurato dagli operai. In aggiunta, l’articolo 21 proposto è relativamente restrittivo, perché si riferisce soltanto al concetto di scala portatile, peraltro vago. Sarebbe opportuno inserire anche le scale doppie, cioè le scalette. Le misure di sicurezza contro le cadute su scale portatili a partire da un’altezza di caduta di 2 metri non sono attuabili