Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 27 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

responsabilità debba essere anche della committenza, degli architetti e della direzione lavori. La necessità d’intervenire al riguardo è evidente già oggi, dal momento che l’incertezza in fase di pianificazione comporta costose aggiunte contrattuali, che talvolta devono essere impugnate in sede giudiziaria e in lunghe procedure.

Dal punto di vista di Baukader Schweiz, nell’ordinanza proposta la fase di pianificazione è presa troppo poco in considerazione nel complesso. Aspetti importanti riguardanti la sicurezza e la protezione della salute, come per esempio sbarramenti, ponteggi supplementari ecc. dovrebbero essere elencati già nella documentazione di gara. Secondo Baukader Schweiz

(così come VSG, Schweizer Maler- und Gipserunternehmer Verband (SMGV), Verband Schweizer Schreiner Meister und Möbelfabrikanten (VSSM), Schweizerischer

Plattenverband (SPV)) l’ordinanza dovrebbe chiamare in causa la responsabilità anche del committente o del suo rappresentante, e questo già nella fase di pianificazione.

Anche suissetec è dell’avviso che tutti i dispositivi che servono a più ditte / imprese (protezioni collettive, installazioni sanitarie, vie d’accesso, ponteggi, dispositivi di trasporto, illuminazione ecc.) debbano essere organizzati e controllati dal committente / dalla direzione lavori o dal loro rappresentante (coordinatore per la sicurezza). Per l’Unione sindacale svizzera (USS) è ancora più importante includere le misure di sicurezza sul lavoro già nella fase di pianificazione e specificare nel contratto d’appalto misure di protezione proprie al cantiere che saranno poi utilizzate da tutte le imprese presenti in cantiere. Inoltre si dovrebbe responsabilizzare maggiormente il committente / la direzione lavori. HBCH considera imprescindibile una collaborazione dei datori di lavoro di altre ditte così come il coinvolgimento obbligatorio del committente. Per un’attuazione efficace dell’ordinanza sui lavori di costruzione nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute occorre inoltre adattare urgentemente le basi normative complementari come l’OPI e la LL in termini di doveri e responsabilità della

committenza. La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

(EKAS) ritiene che per un cantiere sicuro sia importante una pianificazione globale che disciplini gli aspetti collettivi della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute per tutte le imprese che lavorano all’opera. Per Seilbahnen Schweiz ha senso che il dovere di assistenza e la responsabilità per l’attuazione, il controllo e la manutenzione di misure proprie al cantiere continuino a rimanere presso le singole imprese appaltate (vale a dire l’appaltatore nei confronti della committenza e nel suo ruolo di datore di lavoro nei confronti del personale) e non presso la committenza. Il datore di lavoro può affidare i lavori a un’altra ditta. La committenza non ha però alcun vincolo contrattuale diretto con questa ditta terza e non potrebbe quindi imporre misure proprie al cantiere. Una buona pianificazione dei lavori e delle misure è importante e costituisce un compito essenziale.

Piano di protezione scritto (art. 4)

Per SBV e USI, un piano di protezione supplementare rappresenta unicamente un onere amministrativo aggiuntivo con un nome diverso, ma non apporta alcun beneficio ulteriore in termini di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori. Già oggi le aziende dell’edilizia principale e l’industria delle opere di finitura sono soggette all’obbligo della prova per i loro sistemi e organizzazione di sicurezza. È pertanto indispensabile stralciare dall’ordinanza i sottopunti citati. Per usam la formazione dei lavoratori è già definita nel sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e della salute (soluzione settoriale, ISO 45001 ecc.). Per evitare doppioni si deve consentire ai datori di lavoro che applicano una soluzione settoriale o si attengono alla relativa norma ISO di fare riferimento a questi regolamenti. Secondo suissetec e VSG l’articolo deve essere precisato. Ripete prescrizioni dell’articolo 3 (p. es. misure di sicurezza, requisiti per la protezione della salute). Inoltre non è chiaro quali punti del capoverso 2 devono essere documentati in generale in un piano di sicurezza aziendale e quali invece devono essere propri al cantiere o specifici per l’opera. Il termine «analisi dei rischi» deve essere sostituito con «identificazione dei pericoli». Un’analisi dei rischi può essere eventualmente richiesta quando non esistono regole per i pericoli riconosciuti (metodo Suva): in tal caso vanno coinvolti specialisti della sicurezza sul lavoro e/o tecnici.