Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 27 pagine
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usano il ponteggio utenti. Suva ed EKAS chiedono perciò di continuare a utilizzare questi termini generali. Per SGUV «Gerüstebauer» deve essere sostituito con «Gerüstbauer». Sarebbe inoltre opportuno documentare per iscritto l’intesa con il costruttore del ponteggio. Secondo VSE anche gli adeguamenti minori possono essere effettuati solo dal costruttore.
5.32 Articolo 66
HBCH fa presente che nelle intelaiature di legno o nelle costruzioni a capriate gli incatenamenti orizzontali e le catene spesso si trovano più di 3 metri al di sotto del punto di caduta più alto (colmo). In queste costruzioni, però, la rete di sicurezza solitamente può essere montata solo sotto gli incatenamenti orizzontali, perciò un’altezza di caduta di solo 3 metri non è realistica. L’articolo dovrebbe essere formulato in modo da prescrivere l’installazione delle reti di sicurezza il più vicino possibile ai punti di caduta e un’altezza di caduta nella rete di massimo 6 metri. Per SBV e metal.suisse la riduzione da 6 a 3 metri diventa problematica nelle centinature. In caso di luci maggiori, indispensabili nella realizzazione di pozzi o ponti, il peso specifico della rete di sicurezza la fa scendere automaticamente a più di 3 metri. Il rispetto dell’altezza di caduta consentita di massimo 3 metri non può quindi essere garantito nella costruzione di pozzi e ponti. È necessaria una disposizione aggiuntiva che tratti questa caratteristica della realizzazione di ponti e pozzi e tenga conto della sospensione della rete di ritenuta.
5.33 Articolo 67
Capoversi 1 e 5
L’ordinanza impone la riduzione dell’altezza di caduta massima in un ponteggio di ritenuta da 3 a 2 metri. A partire da un’altezza di 2 metri, secondo l’ordinanza rivista per la cementazione di pareti si deve installare un ponteggio di ritenuta sul lato opposto. Questo implica che nessun muro può essere più realizzato senza ponteggio di ritenuta, a prescindere dall’esistenza in loco di una situazione di pericolo o meno. Per SBV e metal.suisse la riduzione della tolleranza di altezza comporta un immenso onere supplementare logistico e di tecnica del lavoro per tutti gli interessati, in molti casi ingiustificato. HBCH fa notare che nei lavori di montaggio sono possibili altezze di caduta senza misure di sicurezza fino a 3 metri. La limitazione dell’altezza di caduta a 2 metri contraddice l’articolo 27, che prescrive un ponteggio di ritenuta soltanto a partire da 3 metri. Pertanto anche per i lavori di montaggio l’altezza di caduta in un ponteggio di ritenuta deve essere fissata a 3 metri. Per FVE e FRECEM l’abbassamento dell’altezza da 3 a 2 metri ha un effetto doppiamente perverso: spesso le protezioni sono molto complicate da installare, non sono ergonomiche e il loro utilizzo spesso è purtroppo trascurato dagli operai. usam si può dichiarare fondamentalmente d’accordo con la limitazione dell’altezza di caduta a 2 metri. Chiede però l’introduzione di una deroga per la cementazione di pareti. In questi casi i ponteggi di ritenuta dovrebbero essere necessari soltanto a partire da un’altezza di caduta di 3 metri. Secondo NVS la limitazione dell’altezza di caduta a 2 metri è in contraddizione con l’articolo 27 OLCostr, dove il ponteggio di ritenuta è prescritto soltanto a partire da 3 metri. Pertanto anche per i lavori di montaggio l’altezza di caduta in un ponteggio di ritenuta deve essere fissata a 3 metri.
Capoverso 2
Se il ponteggio di ritenuta è applicato a sbalzo, lo sbalzo orizzontale minimo deve misurare almeno 1,5 metri. Secondo GCH l’altezza di caduta corretta è di 2 metri. Non si tiene conto dei lavori di manutenzione a un’altezza di caduta di 3 metri. Qui si dovrebbe riprendere la dimensione di 1,8 metri dell’articolo 54 della vecchia ordinanza sui lavori di costruzione.