Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 27 pagine

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quindi ora vieta i ponteggi da lavoro con struttura portante verticale in legno. AR dà per assodato che le disposizioni aggiornate sui ponteggi rappresentano un miglioramento della sicurezza personale.

5.29 Articolo 56

Capoversi 1–3

Per GCH le scale a rampa per ponteggi e i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 15 metri da ciascun posto di lavoro. suissetec è del parere che soluzioni divergenti per la realizzazione di accessi e vie di fughe debbano essere descritte nel piano di sicurezza (specifico dell’opera). SBV e metal.suisse constatano che si deve assicurare che, per motivi di protezione della salute, si pianifichi sempre un montacarichi a partire da un’altezza di 25 metri anche per il trasporto di materiali. Spetta alla committenza garantire questa misura, trattandosi di una misura usata collettivamente. Suva ed EKAS fanno notare che la seconda frase dell’articolo 45 capoverso 3 dell’ordinanza vigente sui lavori di costruzione è stata eliminata e chiedono che venga invece mantenuta.

5.30 Articolo 61

Capoverso 1

Secondo il punto di vista di SBV e metal.suisse non è utile ai fini della sicurezza sul lavoro del singolo che il ponteggio da lavoro sia ispezionato 1 volta al giorno dal datore di lavoro. Questo crea un falso senso di sicurezza. L’utente deve essere messo in condizione di riconoscere da solo i rischi e in presenza di difetti informare il datore di lavoro. Per suissetec si dovrebbe rimuovere «ogni giorno», sostituendolo eventualmente con «prima dell’utilizzo». GCH è del parere che in linea di principio spetti all’installatore del ponteggio assicurarsi che venga installato un ponteggio da lavoro conforme e secondo lo stato della tecnica, confermandolo mediante un verbale di consegna. I controlli visivi giornalieri da parte degli utenti sono una prassi già consolidata. I difetti dovrebbero essere segnalati direttamente alla direzione lavori / all’installatore del ponteggio. Sono decisivi la zona di lavoro e l’accesso. Secondo Suva ed EKAS, se ora si parla di datore di lavoro e non di utente, si deve descrivere con precisione il tipo di utilizzo. Un ponteggio da lavoro può servire da posto di lavoro e/o da protezione contro le cadute, per cui si deve aggiungere il rimando alla seconda fattispecie. Feusuisse propone di mantenere l’attuale formulazione con «utente». Anche secondo la Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen (VSA) il termine «datore di lavoro» va sostituito con «utente». Il datore di lavoro stesso non effettua alcun controllo visivo. Inoltre non è chiaro se in questo contesto il termine «datore di lavoro» debba intendersi come persona giuridica con almeno un lavoratore dipendente oppure come il lavoratore stesso che deve controllare la sicurezza del ponteggio da lavoro per conto del datore di lavoro. Secondo il parere di VSE si deve verificare sempre prima dell’inizio dei lavori se qualcosa è cambiato nell’infrastruttura di lavoro. In aggiunta VSE ritiene che, oltre a un controllo visivo, si debba effettuare anche un controllo del funzionamento.

5.31 Articolo 64

Per SBV e metal.suisse il costruttore del ponteggio è una limitazione eccessiva. Anche un operaio edile può installare un ponteggio, avendo imparato a farlo durante la sua formazione come muratore. suissetec chiede di stralciare «cartelloni pubblicitari» e sostituire «costruttore del ponteggio» con «installatore del ponteggio». Suva ed EKAS constatano che l’ordinanza sui lavori di costruzione ora utilizza il termine «costruttore del ponteggio». L’associazione professionale degli installatori di ponteggi utilizza questo termine come caratteristica distintiva. Coloro che installano il ponteggio in loco sono chiamati in generale installatori e coloro che