Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 27 pagine
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la corrente di guasto (RCD). Suva ed EKAS chiedono di inserire questa novità nella direttiva sui lavori di costruzione.
5.20 Articolo 32
Capoverso 1
Per SBV e metal.suisse tutti gli interessati devono essere coinvolti già nella fase del permesso di costruire e dell’offerta. Unisanté ritiene che la descrizione delle sostanze particolarmente pericolose sia riduttiva. Inoltre non comprende tutte le categorie attualmente considerate come «sostanze inquinanti della costruzione». Bisognerebbe aggiungere gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA), il piombo ed eventualmente il pentaclorofenolo (PCP)4.
Capoverso 2
USS, così come unia e SP, appoggiano l’obbligo di informazione ampliato e chiedono un’integrazione: Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito «al sospetto della presenza di sostanze pericolose per la salute e» al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive.
Syna e Travail.Suisse sono a favore di un obbligo d’informazione maggiore per le sostanze particolarmente pericolose per la salute. Per la Schweizerischer Fachverband Gebäudeschadstoffe (FAGES) il capoverso tratta in un unico punto due aspetti distinti (informazione in merito alle perizie a tutte le aziende e procedura in caso di rinvenimento di sostanze nocive durante lo svolgimento dei lavori) e propone quindi di suddividerlo in due capoversi per motivi di chiarezza. In particolare si considera estremamente importante che tutte le aziende siano informate in merito alle perizie sulle sostanze nocive prima dell’inizio dei lavori. In questo modo si evita che per esempio materiali contenenti amianto vengano danneggiati inavvertitamente. AR plaude espressamente al nuovo obbligo imposto al datore di lavoro nel capoverso 2 di informare i propri lavoratori interessati in merito al risultato di una perizia realizzata su sostanze nocive. In questo modo si assicura che, soprattutto in presenza di amianto, siano adottati i provvedimenti di protezione necessari.
5.21 Articolo 33
Capoverso 2
Il capoverso 2 definisce già le possibili misure da adottare in presenza di sostanze pericolose per la salute. Dal punto di vista di SBV e metal.suisse un’ulteriore distinzione tra sostanze pericolose e particolarmente pericolose non apporta alcun valore aggiunto. Nei lavori in sotterraneo, un’aspirazione alla fonte non è tecnicamente realizzabile, a causa degli spazi ridotti e della lunghezza. A partire da una determinata lunghezza della galleria non è più possibile creare la pressione necessaria. Secondo la Suva la parola «nachweislich» («che hanno un comprovato effetto») non è la definizione esatta per le sostanze cancerogene. Nella definizione dei valori limite sul posto di lavoro (valori MAC), per le sostanze C1A si utilizza l’espressione «bekanntermassen» («notoriamente»). La Suva chiede pertanto di utilizzare il termine «bekanntermassen» al posto di «nachweislich». Con la seconda frase si vuole supportare la prassi attualmente in uso secondo la quale per esempio per rispettare il valore MAC del quarzo nei lavori in sotterrano l’aria deve essere rarefatta al punto da poter essere con sicurezza in linea con il valore MAC. Altre misure tecniche spesso non sono attuabili. Per Unisanté è altrettanto importante inserire le sostanze sospette cancerogene come misura precauzionale. In ogni caso si devono aggiungere le C1B e probabilmente anche le C2 secondo l’elenco della Suva 1903.f. Per VSE un controllo «regolare» della qualità dell’aria è insufficiente. Si deve invece fare riferimento allo stato della tecnica, descritto per esempio nei documenti della Suva.