Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 27 pagine

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4. Osservazioni principali

4.1 Osservazioni principali dei Cantoni

23 dei Cantoni partecipanti (ZH, BE, LU, UR OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AI, AG,

TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU) dichiarano esplicitamente di ritenere positivo il progetto. La revisione proposta è accolta con favore, le disposizioni vengono adeguate allo stato della tecnica e alla prassi attuali e si eliminano le contraddizioni esistenti con diversi atti regolatori, facendo così chiarezza per gli organi esecutivi e garantendo la certezza del diritto. Sono accolte di buon grado anche le diverse proposte di modifica che migliorano la sicurezza e la protezione della salute nei cantieri. I Cantoni ZH, BE, ZG, AR, VS, VD e GE hanno presentato anche osservazioni supplementari su singoli articoli. I Cantoni SG e GR rinunciano espressamente a prendere posizione.

4.2 Osservazioni principali di partiti, associazioni mantello e altre organizzazioni

Per i partiti, le associazioni mantello e altre organizzazioni i seguenti punti in particolare sono oggetto di osservazioni:

Momento dell’entrata in vigore (art. 124)

La Società Svizzera degli impresari - costruttori (SBV) ritiene che, fissando l’entrata in vigore dell’ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) integralmente rivista al 1° luglio 2021, le modifiche alla sicurezza sul lavoro arrivano nel mezzo di una fase di lavoro intensa. Le imprese dovrebbero attuare i nuovi requisiti dal 1° luglio 2021, senza poter tenere adeguatamente conto di tali modifiche in fase di calcolo e pianificazione delle commesse. Al contempo l’OLCostr stabilisce che le misure protettive e precauzionali necessarie vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori debbano essere incluse nel prezzo. Questo significa un’enorme incertezza in termini di costi e del diritto proprio per la maggior parte dei progetti edili nei mesi estivi. Non di rado si verificano slittamenti delle scadenze. Per assicurare la certezza del diritto, SBV (così come PLR, UDC) ritengono che l’entrata in vigore debba essere prevista non prima del 1° gennaio 2022.

Anche per suissetec l’entrata in vigore dell’ordinanza rivista dovrebbe essere posticipata al 1° gennaio 2022. Se il termine del 1° luglio 2021 fosse perentorio, si dovrebbe definire un’adeguata fase transitoria. Anche l’Unione svizzera delle arti e dei mestieri (usam), l’Unione svizzera degli imprenditori (USI), la Vereinigung Schweizerischer Bahntechnik-

Unternehmen (VSBTU) e la Naturstein-Verband Schweiz (NVS) chiedono che l’ordinanza

sui lavori di costruzione rivista entri in vigore soltanto a inizio 2022.

Secondo Holzbau Schweiz (HBCH) il progetto di ordinanza deve essere posto in vigore soltanto dopo l’adeguamento dell’OPI e della LL con la responsabilizzazione della

committenza. La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e la Vereinigung

Schweizerischer Gleisbauunternehmer (VSG) sono del parere che posticipando l’entrata in vigore al 1° luglio 2022 ci si preparerebbe meglio.

Pianificazione dei lavori di costruzione/Corresponsabilità della committenza (art. 3)

La revisione totale dell’ordinanza sui lavori di costruzione offre l’opportunità, secondo SBV e USI, di coinvolgere anche la committenza nelle attività di pianificazione, attuazione, controllo e manutenzione di misure proprie al cantiere. In un cantiere diverse imprese condividono le stesse superfici praticabili e di lavoro; anziché riversare questi obblighi su ciascuna singola impresa rimandando alla LAINF, la sicurezza di tali spazi deve essere garantita a livello centrale. SBV e USI (e anche UDC) non mettono in discussione il dovere fondamentale di assistenza dell’impresa nei confronti dei propri lavoratori, ma suggeriscono invece che la