Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
5.39 Articoli 86, 87 e 102
Suva ed EKAS fanno presente che 14 giorni sono il requisito minimo. La notifica può essere inviata per esempio anche 20 giorni prima dell’inizio dei lavori. Suggeriscono quindi di integrare l’indicazione temporale con «almeno». Per VSE il concetto «lavori di manutenzione minori» non è sufficientemente chiaro e andrebbe quindi descritto più precisamente.
5.40 Articolo 91
Capoversi 2–5
Per Unisanté questo requisito sembra troppo vago. Occorre prescrivere anche che la ventilazione sia sufficiente. Inoltre il termine «qualità dell’aria» è troppo vago e varia considerevolmente a seconda che si tenga conto dei rischi di asfissia, esplosione o intossicazione.
5.41 Articolo 95
Suva ed EKAS sono del parere che l’espressione «vorbeifahrende Züge» dell’articolo 68 dell’ordinanza sui lavori di costruzione vigente si sia affermata. È chiaro che s’intendono treni e veicoli del trasporto pubblico e privato. La nuova formulazione può essere interpretata come se ci si riferisse unicamente a treni o veicoli di cantiere. Suva ed EKAS suggeriscono quindi di riprendere la formulazione dell’ordinanza vigente. Secondo ZH manca una disposizione relativa ai tratti aperti.
5.42 Articolo 98
SBV e metal.suisse fanno notare che le imprese di costruzione non hanno alcuna influenza sulla sezione della galleria, che viene indicata dal geologo o dall’ingegnere. Già oggi i costruttori di gallerie si organizzano da un cantiere all’altro con l’esperto SUVA per trovare misure orientate all’obiettivo di protezione. VSG è del parere che l’espressione «impianti dei binari» non sia da intendersi come quella del settore ferroviario (lavori in sotterraneo in gallerie ferroviarie esistenti, p. es. ampliamento della volta), bensì come impianto adibito al trasporto.
5.43 Articolo 103
Ora non si indica più che il piano deve essere stabilito prima dell’inizio dei lavori; occorre reintrodurre questa precisazione. Suva ed EKAS suggeriscono quindi di mantenere la vecchia formulazione secondo l’ordinanza vigente.
5.44 Articolo 105
SBV, metal.suisse e NVS spiegano che l’estrazione di sabbia e ghiaia non può essere paragonata all’estrazione di pietra da taglio naturale: nel secondo caso le imprese impiegano, oltre all’esplosivo, anche segature a filo, tagliature ecc. Anche i fronti di estrazione sono ben più alti di 40 metri. Le procedure per l’estrazione di pietra da taglio naturale sono nel complesso strutturate diversamente rispetto a quelle per l’estrazione di sabbia e ghiaia.
5.45 Articolo 115
Suva ed EKAS spiegano che le funi di sicurezza sono un termine comune, che però non corrisponde all’attuale stato della tecnica. Nelle norme EN e nei corsi sulla sicurezza sul lavoro si parla di «dispositivi di protezione personale anticaduta». Pertanto Suva ed EKAS