Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 27 pagine

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5. Osservazioni su singole disposizioni

5.1 Articolo 6

Capoversi 2 e 3

Per SBV e metal.suisse l’obbligo di indossare il casco di protezione si riferisce all’intera area di cantiere. Pertanto la struttura grezza deve essere meglio definita: in molti cantieri si presenta la problematica di carpentieri e metalcostruttori che non reputano necessario indossare il casco, non essendo chiaro quando una struttura grezza si considera completata. EKAS ritiene che lo stato della tecnica odierno consista nell’utilizzo del casco di protezione con cinturino sottogola da parte dei lavoratori nei settori con elicotteri. Perciò questo punto deve essere aggiunto al capoverso 3. Secondo SwissSafety si dovrebbe precisare il cinturino sottogola, perché in queste attività le semplici cinghie sono insufficienti.

5.2 Articolo 7

SBV, metal.suisse e usam chiedono una designazione più chiara dei veicoli di trasporto. HBCH afferma che solitamente i lavoratori si recano in cantiere con un veicolo di trasporto. Questo significherebbe che gli indumenti ad alta visibilità andrebbero indossati anche per salire e scendere dai veicoli. Lo stesso varrebbe anche per brevi operazioni di carico e scarico, come p. es. cassette degli attrezzi, utensili manuali ecc. Questo comporterebbe però l’obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità in generale per tutti i lavori di costruzione. Le attività di carico e scarico brevi di veicoli di trasporto così come i trasporti di persone devono invece essere esonerati da quest’obbligo. Per la Verband der Schweizerischen Baumaschinenwirtschaft (VSBM), non può sussistere l’obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità (secondo la EN ISO 20471) durante i lavori di manutenzione e riparazione su macchine edili in cantiere. Durante i lavori di saldatura e simili le strisce riflettenti rappresentano un rischio di ustioni sul corpo. Inoltre le superfici retroriflettenti tendono a sporcarsi molto durante i lavori di manutenzione e riparazione di macchine edili.

5.3 Articolo 8

Capoverso 2

Per SBV, metal.suisse, Suissetec e HBCH l’organizzazione da allertare / di emergenza deve essere definita di norma attraverso i numeri di emergenza ufficiali. Pertanto si devono stralciare le espressioni «come medico, ospedale» e «più vicini». Per SwissSafety il piano di soccorso deve adattarsi costantemente alle nuove situazioni. Non può essere un documento statico. Secondo Seilarbeit Schweiz, nel settore dei lavori con DPI anticaduta un’affermazione così generica non è sufficiente. Occorre specificare le competenze necessarie.

5.4 Articolo 11

SBV e metal.suisse sono del parere che non soltanto gli accessi al cantiere debbano avere una larghezza minima di 1 metro, ma anche tutte le vie di passaggio principali. Non essendo specificato come deve essere il «corrimano», basterebbe montare soltanto 1 tubo a un’altezza di circa 80 cm, ma in questa variante esecutiva lo spazio tra il tubo e la scala è troppo grande, con conseguente rischio di caduta. Qui si deve parlare di protezione laterale con corrimano. Per GCH le scale con più di 5 gradini devono essere dotate di un corrimano. La pendenza è indicata in percentuale (%), mentre negli altri articoli dell’ordinanza tutte le pendenze sono indicate in gradi (°). Per evitare confusione, GE preferirebbe che s’indicasse una cifra in gradi anche in questo articolo.