Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 27 pagine

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1. Informazioni generali

Il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa all’ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) con decisione del 27 maggio 2020. La consultazione si è conclusa il 18 settembre 2020. Sono stati invitati a presentare un parere tutti i Cantoni e la CdC, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e altre organizzazioni e organi d’esecuzione. Sono pervenuti 91 pareri entro il termine ultimo della procedura. Il presente rapporto fornisce informazioni sulle posizioni ricevute e ne riassume il contenuto in maniera strutturata e oggettiva. I pareri sono accessibili pubblicamente. Per maggiori dettagli sui singoli commenti o per consultarli si rimanda pertanto alla piattaforma di pubblicazione della Confederazione (https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2020.html).

2. Oggetto della procedura di consultazione

L’ordinanza del 29 giugno 2005 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr; RS 832.311.141) è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Riunisce in sé le disposizioni dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei lavori di costruzione, dell’ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni per lavori di qualsiasi genere inerenti ai tetti e di altre ordinanze speciali (prevenzione degli infortuni nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere; obbligo di annunciare i lavori per la costruzione di gallerie e l’abbattimento delle rocce all’aperto; misure da prendere per prevenire gli infortuni nell’edilizia in caso d’impiego di ponti sospesi a piattaforma mobile per lavori di intonacatura, pittura, ecc.; misure da prendere per prevenire gli infortuni nei lavori all’aperto per l’estrazione e la preparazione di pietre, minerali, ghiaia, sabbia, argilla, torba e materiali del genere). Il 1° novembre 2011 l’ordinanza sui lavori di costruzione è stata integrata dal capitolo 8a «Impianti termici e camini di fabbrica».

Diverse disposizioni dell’ordinanza vigente necessitano di una revisione. Lo stato della tecnica ha fatto passi da gigante in alcuni campi. Alcuni requisiti nel frattempo sono stati disciplinati da norme europee. Le esperienze maturate nell’attuazione delle prescrizioni dell’ordinanza hanno inoltre mostrato che alcuni punti sono formulati in modo poco chiaro. La revisione proposta intende risolvere tutte queste lacune e adeguare altresì le disposizioni allo stato della tecnica e alla prassi attuali, eliminando infine le contraddizioni esistenti con diversi atti regolatori.

Il progetto di ordinanza si compone ora di 13 capitoli. Le principali modifiche riguardano l’altezza di caduta e i ponteggi. Le divergenze esistenti tra alcuni capitoli in merito alle disposizioni in materia di protezione contro le cadute hanno generato situazioni di incertezza. Al capitolo «Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione», per esempio, si dispone che debbano essere adottate misure di sicurezza da un’altezza di caduta di 2 metri, mentre nel capitolo speciale dei «Lavori sui tetti» questo valore è fissato a 3 metri. Uniformando l’altezza di caduta a 2 metri, si fa chiarezza e si garantisce la certezza del diritto. Molte disposizioni contenute nel capitolo «Ponteggi» sono state nel frattempo disciplinate a livello europeo nelle norme europee 12810 e 12811; essendo superfluo indicarle anche all’interno di un’ordinanza del Consiglio federale, è stato possibile stralciarle da suddetto capitolo.

3. Elenco dei partecipanti

In allegato è riportato un elenco dei Cantoni, partiti, associazioni mantello e organizzazioni invitate che hanno partecipato alla consultazione. Tutti i pareri ricevuti, compresi quelli di privati, sono accessibili pubblicamente.