Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 27 pagine
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nella pratica. ZG chiede perciò di stralciare il capoverso 3. Per SwissSafety le misure di sicurezza contro le cadute devono essere precisate.
5.12 Articolo 24
Per SBV e metal.suisse deve essere chiaro che anche qui si deve rispettare l’altezza di 100 cm. FVE e FRECEM ritengono che l’altezza minima del corrente principale debba essere precisata nell’ordinanza, altrimenti si renderebbe illusoria questa proposta di articolo.
5.13 Articolo 25
Per SBV e metal.suisse «hineinfallen» (cadere dentro) deve essere sostituito con «hineintreten» (infilarsi, finire dentro). E occorre definire da quale altezza una copertura rappresenta un pericolo di inciampamento, per esempio meno di 5 cm. Anche HBCH è dell’avviso che non si possa cadere dentro a piccole aperture nel pavimento, ma piuttosto inciamparvisi e finire a terra. Oltre al pericolo di cadere in aperture bisogna considerare anche quello di inciampare in piccoli buchi. Per Suva ed EKAS il termine «hineintreten» usato nell’attuale ordinanza sui lavori di costruzione ha funzionato e quindi non dovrebbe essere modificato.
5.14 Articolo 26
Capoverso 1
suissetec sostiene che il capoverso 1 è formulato in maniera confusa. I lavori sul tetto (piano) possono essere effettuati con una protezione laterale. Questo capoverso impone però sempre un ponteggio di facciata a partire da 3 metri. Baukader Schweiz chiede se eventualmente può essere sostituito da altri sistemi, per esempio montando una protezione laterale, affinché non occorra ogni volta un ponteggio di facciata, p. es. per altezze di lavoro di 3 metri. Secondo SMGV per i lavori di breve durata si devono poter impiegare le scale a pioli.
5.15 Articolo 27
Titolo e capoverso 1
SBV e metal.suisse chiedono di modificare il titolo e includere la cementazione di pareti. FVE e FRECEM fanno notare che in questa proposta di articolo l’altezza di caduta è di 3 metri. Inoltre, l’articolo 27 P-OLCostr non è abbastanza preciso riguardo agli elementi che vengono posati. Infine, è opportuno precisare anche a quale datore di lavoro spetta procedere alla posa delle reti di sicurezza o dei ponteggi di ritenuta. Per la posa di elementi per coperture di tetti e per solette su tutta la superficie, nei lavori di costruzione in legno s’impiegano solitamente protezioni laterali temporanee. Per HBCH questa misura, che corrisponde all’attuale stato della tecnica, deve continuare a poter essere possibile.
Capoverso 2
suissetec chiede di rimuovere «ogni giorno», sostituendolo eventualmente con «prima dell’utilizzo». Le reti di sicurezza e i ponteggi di ritenuta devono essere sottoposti ogni giorno a un controllo visivo da parte di ciascun datore di lavoro che esegue lavori per i quali la rete di sicurezza o il ponteggio di ritenuta funge da protezione contro le cadute. In caso di difetti, i lavori per i quali la rete di sicurezza o il ponteggio di ritenuta serve da protezione contro le cadute non devono essere eseguiti. Per GCH in linea di principio spetta all’installatore della rete di sicurezza o del ponteggio di ritenuta assicurarsi che il montaggio sia conforme e secondo lo stato della tecnica, confermandolo mediante un verbale di consegna. I controlli