Rapporto LCStr

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine

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Nel 2019 sono state annullate in Svizzera 1217 licenze di condurre in prova, principalmente per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza. Il loro numero è tuttavia calato costantemente negli ultimi anni (nel

15.

2012 erano ancora 3494)

1.3.1.2. La nuova normativa proposta e relativa motivazione

In futuro il periodo di prova sarà prolungato solo in seguito a revoca della licenza per un’infrazione medio grave o grave commessa in questo periodo; analogamente, la licenza di condurre in prova scadrà solo se durante il periodo di prova il titolare commette un’altra infrazione medio grave o grave. Le infrazioni lievi non comporteranno né la proroga del periodo di prova né l’annullamento della licenza.

Annullare la licenza unicamente in seguito a due infrazioni almeno di media entità permette di rispettare meglio il principio di proporzionalità ed evitare sanzioni troppo severe. Al di fuori del periodo di prova,

un’infrazione lieve, anche se ripetuta, comporta infatti tutt’al più la revoca minima di un mese, ossia una situazione privilegiata all’interno dell’attuale sistema di sanzioni a cascata. Lo stesso privilegio sarà pertanto applicato anche ai titolari di una licenza di condurre in prova.

Questa regolamentazione non lascia tuttavia impunite le infrazioni lievi commesse durante il periodo di prova: la prima volta i trasgressori saranno ammoniti e in caso di reiterazione nei due anni successivi all’ammonimento sarà revocata la licenza per almeno un mese (art. 16a LCStr). L’adeguamento proposto evita inoltre di cadere nell’incresciosa situazione attuale che fa dipendere l’annullamento della licenza dall’eventuale ordine di successione in cui sono commesse le infrazioni. In futuro, la licenza sarà infatti sempre annullata, a prescindere dal fatto che il titolare abbia commesso prima un’infrazione medio grave e poi un’infrazione grave o viceversa.

Il progetto non mette in discussione l’efficacia della licenza di condurre in prova. Evita unicamente che vengano comminate sanzioni eccessivamente severe, quali l’annullamento della licenza, dopo un’infrazione lieve.

1.3.2. Mozione Hess 13.3572 del 21 giugno 2013 - Riduzione e aumento del peso massimo dei veicoli utilitari

1.3.2.1. Situazione iniziale

Attualmente i titolari possono chiedere all’autorità cantonale di modificare il peso totale del proprio veicolo o rimorchio al massimo una volta all’anno (art. 9 cpv. 3bis LCStr), il che può costringere un’impresa di

trasporto a pagare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) per un veicolo di 40 tonnellate nonostante trasporti da tempo carichi meno pesanti, raggiungendo ad esempio un peso non superiore alle 30 tonnellate. La mozione Hess 13.3572 del 21 giugno 2013 «Più flessibilità in materia di riduzione e aumento del peso massimo dei veicoli utilitari ai fini di una maggiore efficienza» trasmessa dal Parlamento chiede pertanto che il peso totale possa essere modificato più volte all’anno.

1.3.2.2. La nuova normativa proposta e relativa motivazione

Il peso totale di un veicolo a motore o di un rimorchio potrà essere modificato in qualsiasi momento (art. 9 cpv. 3bis P-LCStr), in modo da permettere ai titolari di reagire con maggiore flessibilità alle condizioni del mercato e non essere inutilmente soggetti a tasse per capacità di trasporto non sfruttate a causa della variazione a breve termine delle esigenze. Il Consiglio federale dovrà stabilire a livello di ordinanza le modalità per ridurre e aumentare senza complicazioni il peso massimo dei veicoli a motore o dei rimorchi, in particolare come garantire in caso di aumento che il veicolo sia idoneo a sopportare un carico maggiore (ad es. capacità di carico degli pneumatici).

15 Fonte: Ufficio federale delle strade (USTRA).