Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine
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possibile soltanto quando sarà reso noto il contenuto dei pertinenti atti di esecuzione della Commissione europea, che costituiranno a loro volta uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Quando sarà chiara la soluzione adottata, sarà possibile fornire indicazioni definitive in una proposta separata sul recepimento del corrispondente sviluppo dell’acquis di Schengen (cfr. n. 6.1).
4.3 Adeguamenti giuridici necessari
Le disposizioni del regolamento (UE) 2020/493, pur essendo in linea di massima direttamente applicabili, contengono alcune prescrizioni all’attenzione del legislatore nazionale. La Svizzera è in particolare tenuta a determinare quali autorità nazionali hanno accesso a FADO e con quale diritto d’accesso (art. 4 par. 6 del regolamento). Conformemente alla nuova legge sulla protezione dei dati (LPD)12, le fotografie di persone costituiscono dati degni di particolare protezione, per cui il loro trattamento per FADO è disciplinato in una legge in senso formale. Dato che FADO serve allo scambio di informazioni tra le autorità di sicurezza, la LSIP rappresenta il contenitore normativo adeguato. Si attendono ulteriori spiegazioni e precisazioni in atti di esecuzione e atti delegati della Commissione. Al momento non si sa ancora quando saranno disponibili. Se necessario, il Consiglio federale emanerà disposizioni di concretizzazione a livello di ordinanza.
12 RS 235.1