Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine

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sicurezza dello spazio Schengen. Un sistema moderno per individuare la frode documentale è decisivo nella lotta alla criminalità.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale16 (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. Nel presente caso il Consiglio federale non può invocare tale competenza (cfr. art. 7a cpv. 1 e 2 LOGA nonché art. 24 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 200217 sull’Assemblea federale [LParl]). Ne deriva che l’Assemblea federale è competente per l’approvazione di entrambi gli scambi di note.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il recepimento del regolamento UE in questione e le relative modifiche di legge sono compatibili con il diritto internazionale. Con il recepimento di questo sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera ossequia gli impegni presi nei confronti dell'UE nel quadro dell’Accordo di associazione a Schengen (art. 2 par. 3 in combinato disposto con l’art. 7 AAS).

7.3 Forma dell’atto

Il recepimento del regolamento UE non è legato all’adesione a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione del pertinente scambio di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 Cost. Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi,

16 RS 101

17 RS 171.10