Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine
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particolare dati personali degni di particolare protezione. Poiché FADO non mira al trattamento di dati personali, i dati personali nei documenti identificativi falsi sono di norma resi irriconoscibili. Ciononostante può accadere che un annerimento o una pixellatura in un documento impedisca di riconoscere importanti elementi di individuazione di una falsificazione. Per questo motivo è introdotta una norma eccezionale che consente alle autorità autorizzate all’accesso di trattare anche dati personali degni di particolare protezione. Nel diritto svizzero anche il semplice fatto di consultare un’immagine rientra nel concetto di trattamento di dati (art. 3 lett. e LPD14). Gli attuali accessi a FADO tramite portale SSO sono ora disciplinati formalmente in una legge. Con la nuova base legale gli attuali diritti d’accesso restano tuttavia immutati sul piano materiale.
In virtù del principio della necessità di conoscere, le autorità di polizia, di controllo alla frontiera e migratorie nonché altre autorità federali, cantonali e comunali hanno un accesso protetto al sistema FADO. FADO è utilizzato in particolare per accertare l’identità e quindi controllare i documenti di viaggio, d’identità o di altri documenti che potrebbero fornire indizi in merito all’identità di uno straniero, nonché per individuare identità multiple, l’utilizzo abusivo di identità da parte di terzi, nonché abusi e falsificazioni di documenti.
fedpol è competente per l’alimentazione del sistema con documenti svizzeri e per la loro descrizione nel sistema FADO e sostiene le autorità svizzere responsabili del controllo dei documenti. Si occupa di verificare l’autenticità dei documenti e di acquisire informazioni dai Paesi di rilascio tramite gli elenchi di contatti diretti dell’UE e degli Stati Schengen (AP-lett. a).
Gli accertamenti tramite il sistema FADO servono al perseguimento penale e alla salvaguardia della sicurezza pubblica; le autorità di polizia e di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni hanno pertanto accesso a FADO (AP-lett. b).
Gli accertamenti tramite il sistema FADO si estendono anche ai settori della migrazione che comprendono in particolare la procedura d’asilo (verifica dell’identità e dell’origine dei richiedenti l’asilo al momento dell’arrivo in un centro federale d’asilo [CFA]), la procedura di rilascio del visto, l’esecuzione dell’allontanamento nel settore dell’asilo e degli stranieri, i permessi di dimora nonché la cooperazione Schengen (AP-lett. c).
FADO è pure impiegato dal Tribunale amministrativo federale quale autorità di ricorso nei settori del diritto in materia di asilo, stranieri e cittadinanza (AP-lett. d).
FADO è inoltre utilizzato per il riconoscimento di documenti di viaggio esteri (art. 6 cpv. 4 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto, OEV; RS 142.204) tuttavia, anche il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si occupa del controllo dei documenti ad esempio nel settore della cittadinanza o dello stato civile (AP-lett. e).
Nel quadro dei controlli di confine alle frontiere esterne di Schengen nonché dei controlli delle persone, FADO è utilizzato dalle competenti autorità federali e cantonali di controllo alla frontiera nonché dalle autorità cantonali di polizia (AP-lett. f).
14 RS 235.1