Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine

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di massima mantenute anche nel quadro del nuovo regolamento UE. In particolare, come già accade oggi, il sistema non consentirà di identificare persone.

Come novità, si prevede di introdurre in FADO un quarto livello supplementare con diritti d’accesso limitati per altri servizi dell’UE, Stati terzi e organizzazioni internazionali come pure per soggetti privati (p. es. compagnie aeree). Spetta in ampia misura alla Commissione europea fissare le prescrizioni dettagliate, ad esempio l’architettura tecnica precisa del sistema FADO, le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema nonché le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema. La Commissione europea è abilitata ad adottare pertinenti atti di esecuzione (art. 6 regolamento [UE] 2020/493).

Il regolamento (UE) 2020/493 determina le autorità nazionali che possono accedere a FADO e incarica gli Stati membri di Schengen di designarle singolarmente secondo il principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda gli altri possibili attori (servizi UE, organizzazioni internazionali, soggetti privati), la Commissione europea deve ancora determinare chi avrà accesso a FADO, a quali condizioni e a quali parti del sistema. I diritti e le condizioni di accesso precisi saranno fissati in un atto delegato, che la Commissione notificherà, come i citati atti di esecuzione, a tempo debito alla Svizzera quale sviluppo separato dell’acquis di Schengen. Attualmente non è ancora chiaro quando saranno disponibili. Nel quadro dei suoi diritti di partecipazione, la Svizzera potrà partecipare alle riunioni dei pertinenti gruppi di lavoro UE e prendere posizione in merito al contenuto di questi atti commissionali.

3 Contenuto del regolamento (UE) 2020/493

Il regolamento (UE) 2020/493 si suddivide in dieci articoli. Il sistema FADO è utilizzato al fine di individuare frodi documentali e di identità, e lo sarà anche con il nuovo regolamento. A tal fine, le informazioni su elementi di sicurezza e potenziali caratteristiche della frode in documenti falsi e autentici sono scambiate tra le competenti autorità degli Stati Schengen.

Il sistema FADO contiene informazioni su documenti di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, patenti di guida e libretti di circolazione. Può contenere anche informazioni su altri documenti ufficiali correlati (in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati dagli Stati membri). Contiene pure informazioni sulle relative versioni false.

L’articolo 2 paragrafo 2 precisa cosa si intende per informazioni:

a) le informazioni, immagini incluse, su documenti autentici, e loro facsimili, e

sui relativi elementi di sicurezza;

b) le informazioni, immagini incluse, sui documenti falsi, siano essi falsificati,

contraffatti o pseudo-documenti, e le rispettive caratteristiche della frode;

c) le sintesi delle tecniche di falsificazione;