Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine
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5 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione
Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione Art. 2 cpv. 2
L’articolo 2 capoverso 1 LSIP elenca i sistemi d’informazione di polizia esistenti trattati da autorità federali o cantonali. La peculiarità di FADO risiede nel fatto che anche soggetti privati quali ad esempio compagnie aeree e altre imprese pubbliche di trasporto potrebbero ottenere un accesso limitato alle informazioni contenute nel sistema FADO. Di conseguenza, in un nuovo capoverso 2 dell’articolo 2 LSIP, il campo d’applicazione della legge è esteso al trattamento di dati da parte delle autorità federali, cantonali e comunali nonché da parte di privati nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO).
Art. 18a cpv. 1-2
Un nuovo articolo 18a LSIP disciplina il trattamento di dati nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) secondo il regolamento (UE) 2020/493. FADO serve agli Stati Schengen per scambiare, tramite l’infrastruttura centrale di Frontex, informazioni su elementi di sicurezza e caratteristiche della frode in documenti. FADO è un mero sistema di archiviazione delle immagini: contiene facsimili di documenti autentici (ossia documenti fisici identici ai documenti rilasciati ufficialmente ma contenenti dati inventati, fittizi; p. es. Mario Rossi) o documenti autentici «pseudonimizzati» (i dati personali sul documento sono resi irriconoscibili annerendoli, pixellandoli, ecc.). Oltre a documenti autentici, sono memorizzati in FADO anche documenti falsificati e contraffatti con le pertinenti descrizioni della falsificazione.
Il sistema FADO non serve a identificare una persona. Non è possibile consultare dati personali. Nel rispetto del principio di proporzionalità, i dati personali sono trattati soltanto se strettamente necessario ai fini della gestione di questo sistema e se sono correlati a elementi di sicurezza o a caratteristiche della frode di un documento. I dati personali necessari sono resi irriconoscibili conformemente alle prescrizioni FADO. Di conseguenza, i documenti falsi contengono soltanto in via eccezionale dati personali e soltanto se sono necessari per illustrare gli elementi o le tecniche di falsificazione.
Si intende estendere il sistema FADO da tre a quattro livelli. I dettagli saranno disciplinati negli atti di esecuzione delegati dell’UE e all’occorrenza concretizzati nel diritto svizzero a livello di ordinanza.
Art. 18a cpv. 3
Il regolamento UE esige espressamente che gli Stati Schengen prevedano una base legale che consenta di trattare dati personali (cfr. art. 4 par. 6 del regolamento). Per di più, il diritto svizzero consente di trattare dati personali degni di particolare protezione soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD13). Per questo motivo si prevede di disciplinare nella LSIP le autorità nazionali che, in adempimento dei loro compiti, possono trattare nel sistema FADO dati e in
13 RS 235.1