Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine
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conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, nella legislazione nazionale in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate sotto forma di legge federale.
Il regolamento UE recepito mediante scambio di note comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto quali i diritti di consultazione e di accesso ai sistemi d’informazione. Il recepimento richiede modifiche a livello di legge (cfr.
n. 3). Il decreto federale che approva il regolamento UE sottostà pertanto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).
In virtù dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato. In questo senso, l’avamprogetto dell’atto normativo può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.
7.4 Protezione dei dati
Il trattamento di dati personali da parte degli Stati Schengen in relazione al regolamento UE in questione deve avvenire in sintonia con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio18 e con la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio19.
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è stato consultato conformemente all’articolo 46 lettera d del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e il 30 novembre ha espresso un parere in merito alla proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che
18 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
19 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
20 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).