Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine
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d) le sintesi degli elementi di sicurezza dei documenti autentici; e
e) le statistiche sui documenti falsi individuati.
Il sistema FADO può comprendere inoltre manuali, elenchi di contatti e informazioni sui documenti di viaggio validi e il loro riconoscimento da parte degli Stati membri, raccomandazioni su modi efficaci per individuare metodi specifici di falsificazione nonché altre informazioni utili.
Gli Stati Schengen e l’Unione devono trasmettere senza ritardo a Frontex queste informazioni. Gli Stati membri e terzi possono trasmettere all’Agenzia le informazioni su altri documenti ufficiali correlati ai documenti menzionati in precedenza.
Responsabilità di Frontex (art. 3)
Frontex è responsabile del funzionamento corretto e affidabile del sistema FADO e fornisce sostegno alle autorità competenti degli Stati membri nell’individuazione dei casi di documenti falsi. Assicura l’inserimento tempestivo ed efficiente nel sistema FADO delle informazioni ottenute e garantisce l’uniformità e la qualità di tali informazioni.
Architettura del sistema FADO e accesso (art. 4)
L’accesso alle informazioni nel sistema FADO è impostato in maniera diversa a seconda dell’utente. La Commissione europea, Frontex, le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale (quali le autorità di polizia e di controllo alla frontiera), nonché altre autorità nazionali pertinenti (quali p. es. le autorità nazionali migratorie) hanno un accesso protetto al sistema FADO, in base al principio della necessità di conoscere. Istituzioni, agenzie e altri organismi dell’Unione, terzi (p. es. Paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale) nonché soggetti privati (quali compagnie aeree e altre imprese di trasporto pubblico) hanno un accesso limitato alle informazioni memorizzate nel sistema FADO. Il pubblico ha accesso a facsimili di documenti autentici o a documenti autentici con dati pseudonimizzati.
La Commissione europea disciplina, mediante atti delegati, a quale parte del sistema hanno accesso i soggetti elencati. Gli atti delegati stabiliscono inoltre le necessarie procedure e condizioni specifiche, come pure l’obbligo di concludere un accordo tra Frontex e terzi o soggetti privati.
Gli Stati Schengen determinano quali autorità nazionali hanno accesso al sistema, compreso il livello di tale accesso, e ne danno notifica alla Commissione e a Frontex. Su richiesta, la Commissione europea trasmette tali informazioni al Parlamento europeo.
Trattamento di dati personali da parte di Frontex (art. 5)
In caso di trattamento di dati personali in relazione con il regolamento FADO è applicabile il regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in