Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine

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L’Ufficio federale di giustizia (UFG) utilizza FADO nel settore del casellario giudiziale (AP-lett. g).

FADO è impiegato anche per accertamenti delle autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni in relazione a misure di allontanamento e di respingimento secondo il diritto penale e del diritto penale militare nonché nel settore dell’asilo e degli stranieri (AP-lett. h).

FADO è altresì utilizzato dalle autorità cantonali e comunali nel settore dello stato civile, del controllo degli abitanti, del mercato del lavoro e per compiti di polizia degli stranieri (AP-lett. i).

Gli uffici cantonali della circolazione utilizzano FADO nel quadro dell’ammissione di veicoli e persone alla circolazione stradale (AP-lett. j).

Art. 18a cpv. 4 -5

Dato che il contenuto dei futuri atti normativi terziari della Commissione europea non è ancora chiaro, è difficile stimare se il Consiglio federale potrà concludere autonomamente i pertinenti scambi di note. A tal fine dovrebbe potersi fondare su una delle fattispecie descritte nell’articolo 7a capoverso 3 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) (trattati di portata limitata). Mentre queste condizioni dovrebbero tendenzialmente essere adempiute per gli atti di esecuzione della Commissione europea, la situazione non è chiara per quanto riguarda lo scambio di note sul recepimento dell’atto delegato relativo ai diritti di accesso. In questo contesto, all’articolo 18a capoverso 4 LSIP è prevista una norma di delega che abilita il Consiglio federale a concludere trattati internazionali con l’UE che modificano i diritti di accesso definiti nel regolamento (UE) 2020/493. Con la norma di delega di cui al capoverso 5 il Consiglio federale è autorizzato a decidere autonomamente un’eventuale modifica dei diritti d’accesso. L’Esecutivo può attuare questa modifica tramite ordinanza. Nel contempo è tuttavia tenuto a sottoporre al Parlamento un messaggio. I capoversi 4 e 5 dell’articolo 18a corrispondono alla formulazione di cui all’articolo 13 della legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)15. L’articolo 18a capoversi 4 e 5 intende permettere un rapido adeguamento della legge, di modo che gli atti normativi dell’UE possano essere recepiti in maniera rapida e semplice entro il termine di due anni. Se gli atti d’esecuzione dovessero pervenire ancora prima dell’adozione del messaggio concernente il presente avamprogetto, l’elenco di cui al capoverso 3 potrebbe essere integrato e il capoverso 5 all’occorrenza stralciato.

15 RS 362.2