Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

parte della Commissione europea è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati di questo tipo10.

Vale la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, secondo cui il comitato esprime il suo parere per gli atti che devono essere adottati su proposta della Commissione europea.

Esercizio della delega (art. 8)

Dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati. Tale facoltà può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione europea consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione europea ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Un atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione europea che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

4 Punti essenziali del testo di attuazione

4.1 La normativa proposta

Il progetto costituisce un recepimento dello sviluppo dell’acquis di Schengen. Per garantirne la trasposizione nel diritto svizzero occorre adeguare la legge federale del 13 giugno 200811 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e, all’occorrenza, in una seconda fase anche le pertinenti ordinanze.

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

La trasposizione del regolamento (UE) 2020/493 nel diritto svizzero comporta per l’Amministrazione federale un onere finanziario e di risorse umane. I dettagli tecnici saranno disciplinati in altri atti normativi dell’UE, che costituiranno sviluppi dell’acquis di Schengen. Attualmente non è possibile né quantificare i costi a carico della Confederazione per gli adeguamenti tecnici né definire l’eventuale fabbisogno di personale supplementare. Una stima affidabile delle ripercussioni finanziarie sarà

10 Questo comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

11 RS 361