Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine

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In linea di massima, il sistema FADO con le sue funzionalità rimane invariato anche nel quadro del nuovo regolamento UE. In particolare, come oggi il sistema non consentirà di identificare persone. La novità prevista è l’introduzione in FADO di un quarto livello supplementare con diritti d’accesso limitati per altri servizi dell’UE, Stati terzi e organizzazioni internazionali come pure per soggetti privati (p. es. compagnie aeree).

Il regolamento (UE) 2020/493 determina le autorità nazionali che hanno accesso a FADO e incarica gli Stati membri di Schengen di designarle singolarmente secondo il principio della necessità di conoscere. Per garantire la trasposizione nel diritto svizzero di questo sviluppo di Schengen occorre adeguare la legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e, all’occorrenza, in un secondo tempo anche le pertinenti ordinanze. Per quanto riguarda gli altri possibili attori (servizi UE, organizzazioni internazionali, soggetti privati), la Commissione europea deve ancora determinare chi avrà accesso a FADO, a quali condizioni e a quali parti del sistema. I diritti e le condizioni di accesso precisi saranno fissati in un atto delegato, che la Commissione europea notificherà a tempo debito alla Svizzera quale sviluppo separato dell’acquis di Schengen.

2 RS 361