Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine
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La votazione finale nel Consiglio, prevista per il 13 marzo 2020, è stata effettuata in procedura scritta il 20 marzo 2020 a causa della crisi legata al COVID-19. Il 30 marzo 2020 il regolamento (UE) 2020/493 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il 23 marzo 2020, quindi prima della sua adozione formale, è stato notificato alla Svizzera quale sviluppo dell’acquis di Schengen.
1.3 Procedura di recepimento dello sviluppo dell’acquis di Schengen
Con l’accordo di associazione a Schengen (AAS)5, la Svizzera si è impegnata a recepire in linea di massima tutti i nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: in un primo momento l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Successivamente, il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell’UE (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se e, all’occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni decorre dalla data di adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS). Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l’approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, in caso di referendum, al Popolo.
Il regolamento (UE) 2020/493 è giuridicamente vincolante. Deve pertanto essere recepito mediante uno scambio di note. Nel presente caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (cfr. n. 7.1). Il 24 aprile 2020 la Svizzera ha concluso lo scambio di note per il recepimento del regolamento fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS).
La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell’UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l’eventuale referendum. Il termine ha iniziato a decorrere il 23 marzo 2020 con la notifica del regolamento da parte dell’UE e scadrà il 23 marzo 2022. La Svizzera è tenuta a trasmettere le sue note di risposta al segretariato generale del Consiglio dell’UE entro il 23 marzo 2022.
Non appena la procedura nazionale sarà completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE saranno stati soddisfatti, la Svizzera ne informerà per iscritto immediatamente il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione del regolamento UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Tale comunicazione equivale alla ratifica degli scambi di note.