Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/70: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e modifica della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 21 pagine
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relazione al trattamento dei dati personali8. Frontex tratta dati personali soltanto se ciò è necessario per svolgere il proprio compito di gestione del sistema FADO. Per quanto riguarda i documenti autentici, il sistema FADO contiene solo i dati personali contenuti nei facsimili di documenti autentici o dati pseudonimizzati. Per quanto riguarda i documenti falsi, il sistema FADO contiene dati personali solamente nella misura necessaria a descrivere o illustrare le caratteristiche della frode o il metodo di falsificazione di detti documenti.
Frontex garantisce che i dati personali siano trattati solo nella misura strettamente necessaria per il funzionamento del sistema FADO in linea con il principio della minimizzazione dei dati. Assicura inoltre che non sia consentita l’identificazione di alcuna persona fisica tramite il sistema FADO senza l’utilizzo di dati aggiuntivi. A tal fine, provvede affinché siano adottate le misure tecniche e organizzative necessarie, quali ad esempio la pseudonimizzazione.
Atti di esecuzione (art. 6)
La Commissione europea adotta (secondo la procedura d’esame di cui all’art. 7 par. 2 del presente regolamento) atti di esecuzione al fine di stabilire:
- l’architettura tecnica del sistema FADO;
- le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle in-
formazioni nel sistema FADO secondo standard elevati;
- le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel si-
stema FADO.
Se la Commissione europea ha verificato l’adozione di questi atti di esecuzione e Frontex ha notificato alla Commissione europea l’efficace attuazione dell’architettura del sistema FADO e l’avvenuta trasmissione delle informazioni dal segretariato generale del Consiglio a Frontex, la Commissione europea fissa in un altro atto di esecuzione la data di effettiva attuazione del sistema FADO da parte di Frontex.
Procedura di comitato (art. 7)
Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 1683/959, la Commissione europea è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati Schengen e presieduto dal rappresentante della Commissione europea. Per gli atti di base che richiedono il controllo degli Stati Schengen per l’adozione di atti di esecuzione da
8 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
9 Regolamento (CE) n. 1638/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti.