Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 23 pagine

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Art. 23n

SH apprezza che i dati possano essere iscritti nel registro solo con il consenso esplicito. B-CH, KSSG, SBST, USB, USZ chiedono di correggere un termine nel commento dell’articolo (riguarda solo il testo tedesco).

Art. 23o

Sette partecipanti alla consultazione (B-CH, HirsZH, HUG, KSSG, SBST, USB, USZ) chiedono di integrare nel capoverso 1 lettera a che il servizio che tiene il registro debba trattare anche i dati necessari per preparare il trapianto. SH approva che le persone iscritte nel registro possano esigere la cancellazione dei loro dati. BL e privatim suggeriscono di introdurre una lettera supplementare: «d. i requisiti minimi di sicurezza informatica»

B-CH e KSSG chiedono di abrogare la lettera d, poiché il registro delle cellule staminali del sangue non è adatto alla registrazione dei SARE (cfr. anche n. 3.4.3). Per B-CH, KiSpiZH, SBST, USB, USZ è necessario adeguare di conseguenza il rapporto esplicativo. In analogia all’articolo 35, FMH chiede di limitare a 30 anni il periodo di conservazione dei dati nel registro delle cellule staminali del sangue (cpv. 2).

Art. 23p

GE e H+ propongono, in merito alla comunicazione di dati a terzi per scopi di ricerca, di inserire un rimando alla LRUm. CHUV, VD e ZH chiedono che nell’articolo sia specificato che la trasmissione è limitata a dati anonimizzati qualora non siano soddisfatte condizioni particolari.

Art. 24

KSSG e SG desiderano sapere se la disposizione valga anche per i trapianti autologhi e chiedono esempi e una precisazione per «conservati o preparati» nel commento all’articolo. interpharma presume che l’obbligo di notifica non si applichi al prelievo per la fabbricazione di espianti standardizzati, poiché in tal caso sarebbe sproporzionato. PLDO auspica che si precisi cosa si intende con «bassi requisiti di qualità» e che si nomini l’autorità competente nella legge.

Art. 24a

BS domanda perché si è rinunciato a introdurre un obbligo generale di autorizzazione per il prelievo, dato, in particolare, che si tratta della prassi comune nell’UE. FMCH respinge l’obbligo di autorizzazione per il prelievo e la delega al Consiglio federale. Tuttavia, FMCH ritiene che sia utile un monitoraggio della qualità del prelievo. PLDO chiede di precisare cosa si intende con «qualità del prelievo».

Art. 25

Non sono stati espressi pareri sull’articolo 25.

Art. 25a

SH accoglie favorevolmente che le banche del sangue del cordone ombelicale siano tenute a informare in modo più trasparente i futuri genitori su determinati aspetti della loro offerta.

Art. 27

SG fa notare che da adesso sarebbe necessaria un’autorizzazione separata per le combinazioni di organi, quindi chiede di inserire una disposizione transitoria per i programmi già in corso. interpharma propone di eliminare la formulazione potestativa («può») nella delega al Consiglio federale (cpv. 4) e di precisare nel commento che per gli espianti standardizzati omologati non occorre un’autorizzazione. CHUV e VD chiedono di precisare chi è inteso con «terzi».

Art. 28

santésuisse accoglie con favore il disciplinamento.

Art. 29

CHUV e VD auspicano una precisazione e semplificazione della formulazione del capoverso 1 affinché tutti i viaggi effettuati con lo scopo di un trapianto di organi debbano essere notificati, indipendentemente