Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/17: Revisione parziale della legge sui trapianti · 23 pagine

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NW, SG, UR, ZG). AG, GE, TG, TI e ZH sostengono le modifiche pianificate e AI non ha obiezioni al progetto previsto. FR inoltre chiede che dopo un periodo di uno o due anni venga eseguita un’analisi costi–benefici in merito alle novità introdotte e che sia migliorata la collaborazione con l’Unione europea (UE). VD sollecita un ritocco della legge, per semplificare la numerazione e la struttura degli articoli (meno capoversi).

Tutti i partiti che hanno fornito il loro parere (Alleanza del centro, PLR, PSS, UDC) approvano la revisione parziale, in particolare il disciplinamento per le collezioni di dati e l’aumento della sicurezza tramite l’introduzione di un sistema di vigilanza. Alleanza del centro chiede che venga sfruttato il potenziale di digitalizzazione. PLR è soddisfatto dell’ottimizzazione dell’esecuzione ed esige una compensazione interna all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per i posti necessari.

H+ ritiene che il progetto sia in generale equilibrato, ben riuscito e ben leggibile. FMCH e swisstransplant approvano in linea di principio la revisione parziale e auspicano un chiarimento sugli oggetti che saranno disciplinati in futuro dalle ordinanze. SOLV-LN rileva che molti termini dovranno essere spiegati a livello di ordinanza e che mancano disposizioni transitorie. unimedsuisse avverte che l’aumento delle necessarie autorizzazioni, omologazioni e raccolte di dati ostacolerà l’innovazione e potrà complicare l’accesso dei pazienti alle terapie. Chiede quindi di non ampliare ulteriormente la raccolta di dati e che essa sia rimunerata correttamente all’interno dei sistemi tariffari. ASI avrebbe preferito ricevere un avamprogetto con tutti gli articoli e non solo quelli modificati.

3 Pareri in merito a singoli temi del progetto

3.1 Banche dati

3.1.1 Pareri generali

BL, SO, TG, ZH e VD, nonché CHUV, H+, privatim, SOL-DHR, STCS, UDC, unimedsuisse e USB approvano che per diverse banche dati già esistenti nell’ambito dei trapianti siano introdotte basi legali in una legge formale. VD lamenta la ripetizione di disposizioni uguali nei diversi articoli relativi alle banche dati e auspica un accorpamento sia delle disposizioni sia delle banche dati stesse. PLDO è favorevole alle disposizioni per il trattamento dei dati dei donatori e dei riceventi e al miglioramento della rintracciabilità. A tale proposito, PLDO menziona come buon esempio il sistema CRISTAL della Agence de la Biomédecine in Francia. SH sollecita una delimitazione più chiara dal campo di applicazione delle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati e sorveglianza. Inoltre, in considerazione dell’elevata sensibilità dei dati trattati sarebbe preferibile inserire un disciplinamento più dettagliato dei dati personali raccolti, delle autorizzazioni e dei termini di conservazione / eliminazione nella legge sui trapianti, invece di delegarlo al Consiglio federale (concerne gli art. 15h, 23c cpv. 2, 23k cpv. 6 e 23o cpv. 3). ZH sostiene che nel trasferimento delle basi legali sul trattamento dei dati dal livello di ordinanza a quello di legge debba assolutamente essere evitato un peggioramento materiale della protezione della sfera privata, in particolare per quel che concerne la comunicazione di dati per scopi di ricerca. BL e privatim chiedono che il Consiglio federale, in tutti i disciplinamenti concernenti le banche dati, sia incaricato di promulgare disposizioni esecutive specifiche nell’ambito della sicurezza informatica. STS chiede di verificare se l’avamprogetto permette di notificare o comunicare a terzi dati in forma anonimizzata, pseudonimizzata o criptata, anche in relazione alla rintracciabilità, alla ricerca e all’allestimento di rapporti destinati a centri o alle autorità. swissethics desidera che siano chiariti i termini «anonimizzazione» e «pseudonimizzazione», anche in rapporto alla terminologia della legge sulla ricerca umana3 (LRUm). Tre partecipanti alla consultazione (STCS, unimedsuisse, USB) chiedono che lo Swiss Transplant Cohort Study (STCS) sia disciplinato nella legge come le altre banche dati, poiché in tale studio di coorte, nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 27 capoverso 3 della legge sui trapianti, sono trattati anche dati personali degni di particolare protezione. Inoltre chiedono che i dati non siano utilizzati soltanto da terzi per scopi di ricerca, ma che la legge incarichi esplicitamente organi come il servizio dei controlli postdonazione di eseguire ricerche. Per unimedsuisse è importante che i dati raccolti possano essere utilizzati per scopi di ricerca. Anche STCS sottolinea l’importanza della ricerca nell’ambito dei

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