Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 21 pagine
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Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elet-
tronica e incanto in linea
Diversi partecipanti si sono tuttavia dimostrati in parte critici riguardo alla notificazione per via elettronica.
Con riguardo alle persone meno ferrate in campo digitale, un partito e un’organizzazione ritengono che la notificazione elettronica debba restare facoltativa e che occorra mantenere quella su carta92.
Due Cantoni chiedono anche di mantenere in via provvisoria la possibilità di trasformare gli attestati di carenza di beni elettronici in attestati cartacei segnatamente per i creditori non collegati a e-LEF, precisando che occorre garantire la cancellazione dell’attestato di carenza di beni elettronico93.
Un Cantone critica il diritto alla notificazione per via elettronica e auspica che la corrispondente decisione continui a essere lasciata alla discrezionalità dell’ufficio94. Anche un altro Cantone è critico, perché fa valere il problema della prova della notificazione elettronica e quindi il pericolo di abuso95. Per motivi pratici, due altri partecipanti propongono di limitare il diritto alla notificazione elettronica alle persone che hanno trasmesso i loro atti per questa via, altrimenti la notificazione elettronica verrebbe richiesta anche da persone che non si sono mai registrate su una piattaforma di notificazione96. Un’organizzazione ritiene eccessivo il fatto di dovere procedere sistematicamente a una notificazione per via elettronica nel caso di persone che hanno trasmesso i loro atti per via elettronica97.
4.5.3 Osservazioni sulla cessione e sul pagamento del credito accertato mediante attestato di carenza di beni in particolare
Più partecipanti rilevano che è difficile mantenere una visione d’insieme dei debiti di determinati debitori e fanno valere il problema della coesistenza di più versioni di attestati di carenza di beni in seguito alle cessioni98. Un’organizzazione chiede l’esplicito disciplinamento del trasferimento degli attestati elettronici di carenza di beni99. In caso di pagamenti rateali, è chiesto l’aggiornamento automatico o da parte dell’ufficio degli attestati elettronici di carenza in modo da garantire la corrispondenza con lo stato attuale100, e che ci si assicuri che esista sempre solo un attestato di carenza di beni e che quest’ultimo non possa essere duplicato101. Un Cantone ritiene che la firma elettronica qualificata assicuri esplicitamente la possibilità di distinguere l’originale dalla copia102 e solleva infine la domanda se, in caso di pagamenti rateali, non sia più opportuno, contrariamente a quanto prevede l’articolo 150 capoverso 2 LEF, rilasciare un nuovo attestato di carenza di beni103. È tematizzata anche la questione della restituzione dell’attestato di carenza di beni di cui all’articolo 150 LEF104.
92 PS pag. 2; SBS pag. 1.
93 LU pag. 2; OW pag. 2.
94 GL pag. 1.
95 SZ pag. 1.
96 BS pag. 3; CUEFS pag. 3.
97 UNIL pag. 3.
98 GE pag. 2; LU pag. 2; OW pag. 2; sollevano tale questione in una prospettiva futura: ufficio d’esecuzione Broye-Vully pag. 4; Duc pag. 3 seg.
99 santésuisse pag. 3.
100 GE pag. 2; VD allegato pag. 2; cfr. anche Duc pag. 3 seg. e 8, che propone una consultazione gratuita della versione attuale tramite e-LEF;
101 LU pag. 2; OW pag. 2.
102 ZH pag. 3.
103 ZH pag. 4.
104 TI pag. 3; VD allegato pag. 2;