Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 21 pagine
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Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elet-
tronica e incanto in linea
4.9 Altre osservazioni
Diversi Cantoni fanno notare che l’attuazione dell’avamprogetto – in particolare la consultazione dei dati nei registri degli abitanti e la notificazione per via elettronica – richiedono adeguamenti a livello cantonale e per questo motivo occorre prevedere un lasso di tempo sufficientemente lungo per la messa in vigore183.
Un Cantone e un privato si riferiscono alla legge federale del 18 marzo 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento: l’imminente abrogazione dell’articolo 43 numero 1 e 1bisLEF ha ripercussioni finanziarie importanti per i Cantoni e i Comuni, in particolare in caso di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi. Viene pertanto chiesta la modifica dell’articolo 230 capoverso 4 LEF così da assicurare che, dopo la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, tutte le esecuzioni promosse prima dell’apertura della stessa riprendano il loro corso, inclusa l’esecuzione promossa dal creditore che ha portato alla dichiarazione di fallimento. In questo modo si attenua la disparità di trattamento tra il creditore che ha avviato il fallimento e gli altri creditori, cosa che in alcuni Cantoni è già la
prassi184.
Due organizzazioni esigono che, ai fini di una maggiore efficienza, venga trattato in linea di massima anche il tema delle tasse e delle spese d’esecuzione. È da escludere che non si possa promuovere un’esecuzione a causa dei costi elevati. Oltre a ciò, i requisiti posti all’eliminazione dell’opposizione sono troppo severi e spesso le esecuzioni non sono promosse proprio per questo motivo185.
Un privato chiede una modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1993186 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione di modo che in caso di debitori senza domicilio in Svizzera sia competente per pignorare le parti o i redditi che al debitore spettano in una comunione, l’ufficio del luogo in cui si trovano i beni mobili (inclusi i crediti) e immobili, o, eventualmente, il domicilio o la sede in Svizzera del terzo debitore dei diritti da sequestrare187.
5 Consultazione
Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005188 sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione posta in consultazione, i pareri pervenuti (scaduto il termine per rispondere) e il rapporto sui risultati (dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto). I documenti sono disponibili in formato elettronico sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale189, dove figurano anche i pareri integrali (art. 16 dell’ordinanza del 17 agosto 2005190 sulla consultazione).
183BE pag. 1; NW pag. 1; ZH pag. 3; cfr. anche GE pag. 2.
184TI pag. 6; Duc pag. 7 e 9.
185Creditreform pag. 2; usam pag. 2.
186RS 281.41
187Duc S. 5 seg. e 8 seg.
188RS 172.061
2021/33