Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 21 pagine

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Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elet-

tronica e incanto in linea

la soppressione, nell’articolo 256 capoverso 1 AP-LEF, del rimando all’articolo 126 e/o 127 nonché 129a capoversi 2 e 3 AP-LEF, poiché il principio dell’offerta sufficiente non si applica in caso di fallimento171 e alcuni di essi avanzano proposte di formulazione172. Due partecipanti ritengono che il rimando nell’articolo 256 capoverso 1 AP-LEF non debba comprendere l’intero articolo 129a LEF, ma solo il capoverso 1, poiché non è opportuno notificare l’incanto in linea al creditore e al debitore173.

Viene anche tematizzato l’incanto in linea nella procedura di liquidazione sommaria. È osservato che il principio dell’incanto in linea è sì sancito dall’articolo 256 capoverso 1 AP-LEF, ma che questa disposizione non è applicabile alla procedura sommaria, perché l’articolo 231 capoverso 3 numero 2 LEF rimanda solo all’articolo 256 capoversi 2-4 LEF. Secondo un partecipante occorre precisare l’AP-LEF, perché il rapporto esplicativo comprende la liquidazione nella procedura sommaria174. Un altro partecipante ritiene, per contro, che secondo l’avamprogetto, l’articolo 129a capoverso 2 AP-LEF non si applica nella procedura di liquidazione sommaria175. Due Cantoni chiedono invece di escludere l’applicazione dell’articolo 129a capoverso 2 AP-LEF dalla liquidazione in procedura sommaria, poiché in questo caso l’ufficio non deve sottoporre ai creditori la sua decisione sulla scelta del tipo di realizzazione

forzata176.

Un Cantone ritiene che la possibilità dei creditori di formulare offerte superiori per realizzare beni di cospicuo valore (art. 256 cpv. 3 LEF) deve essere garantita solo in caso di trattative private e che quindi l’opzione dell’acquisto immediato non deve, in linea di massima, essere esclusa177.

4.8 Osservazioni sulla precisazione in merito all’esecuzione del sequestro (art. 275 AP-LEF)

La proposta è accolta con esplicito favore da 7 Cantoni178 e 4 organizzazioni179. Un Cantone osserva inoltre che, nonostante la recente decisione in materia del Tribunale federale (decisione 5A_1000/2020 del 1° febbraio 2022 consid. 3.4 e 3.5) sia necessario introdurre un rimando esplicito all’articolo 89 LEF, affinché per la prassi sia chiaro che è possibile anche un sequestro requisitorio180.

Un’organizzazione respinge questa modifica e attira l’attenzione sul carattere provvisorio del sequestro. Ritiene inoltre giustificata l’assenza del rimando all’articolo 89 LEF e sottolinea che un simile rimando solleva anche la domanda su quale ufficio incombe la responsabilità181.

Nella versione francese un partecipante nota un errore nella numerazione del titolo marginale dell’articolo 257 AP-LEF182.

171 GE pag. 2; SG pag. 2; TG pag. 2; UNIL pag. 5.

172 SG pag. 2; UNIL pag. 5 propone di spostare la disposizione nell’articolo 259 LEF.

173 FR pag. 2; CUEFS pag. 4.

174 GE pag. 2; Lorandi pag. 2.

175 ZH pag. 5.

176 GE pag. 2; SG pag. 2.

177 ZH pag. 5 seg.

178 AI pag. 3; AR pag. 3; BS pag. 4; LU pag. 3; SO pag. 2; TI pag. 6; VD allegato pag. 3.

179 CATEF pag. 2; CUEFS pag. 4; KdSZ pag. 4; SVIT pag. 2.

180 TI pag. 6.

181 UNIL pag. 6.

182 VD allegato pag. 3.