Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 21 pagine

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Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elet-

tronica e incanto in linea

cienza28. Si teme anche un possibile rischio di inganno ed è chiesto che l’informazione

sull’esecuzione venga rilasciata solo se il debitore in questione era effettivamente domiciliato nel circondario d’esecuzione interessato29. Secondo un’altra organizzazione, non è compito dell’ufficio d’esecuzione chiarire il luogo d’iscrizione, perché non è rilevante per il foro d’esecuzione e spetta al creditore chiarire il domicilio attuale e precedente del debitore30. Questa modifica comporta inoltre un onere molto importante per gli uffici d’esecuzione a fronte di una scarsa utilità per i creditori31.

Alcuni partecipanti alla consultazione esprimono critiche riguardo a singoli aspetti sostanziali. Un’organizzazione si chiede se spetta all’ufficio d’esecuzione indicare il periodo in cui il debitore era iscritto nel circondario d’esecuzione o se basta una semplice avvertenza32. Due organizzazioni, pur sostenendo la proposta, ritengono che non bisogna sopravvalutare l’importanza delle informazioni sull’esecuzione, perché le esecuzioni sono effettuate solo molto tempo dopo il ritardo di pagamento. Ritengono altrettanto importanti le informazioni sulla solvibilità, soprattutto nell’e-commerce33. Un Cantone fa notare che, considerato l’elevato numero di casi, la verifica del domicilio presuppone necessariamente la consultazione automatica dei dati del registro degli abitanti34. Un Cantone e un’organizzazione rilevano che nella pratica, costituiscono un grosso problema non solo la limitata attendibilità dell’informazione sulle esecuzioni, ma anche le falsificazioni della medesima35.

4.3.2 Osservazioni su aspetti specifici

Diversi Cantoni e un’organizzazione evidenziano casi problematici in cui la proposta verifica del domicilio non migliora l’attendibilità dell’informazione sulle esecuzioni, ad esempio quello in cui il debitore non ha il suo domicilio effettivo presso il luogo d’iscrizione36, quello in cui è escusso nel suo luogo di dimora (art. 48 LEF)37 o quello in cui dimora nel circondario d’esecuzione ed è noto all’ufficio d’esecuzione, ma non è annunciato al controllo degli abitanti38. Un Cantone vede problemi legati alle persone che si sono iscritte e disiscritte più volte nel registro degli abitanti39 e un altro Cantone vede problemi tecnici nella consultazione elettronica e il rischio di ottenere informazioni errate se negli ultimi 5 anni il debitore è stato domiciliato più di una volta nel circondario d’esecuzione40.

La portata della consultazione del registro degli abitanti e l’indicazione di tali dati nell’informazione sulle esecuzioni hanno indotto alcuni Cantoni a esprimere un parere su questo punto. Due Cantoni osservano che la data di arrivo non può essere indicata se risale a più di cinque anni fa41. Secondo un altro Cantone, i dati sul domicilio, la data di arrivo e di partenza sono dati degni di protezione e questa disposizione non deve permettere di aggirare le disposizioni cantonali in materia di consultazione del registro degli abitanti; se del caso occorrerebbe for-

28 UDC pag. 2; KdSZ pag. 1.; Ufficio d’esecuzione Broye-Vully pag. 1 segg. e pag. 6.

29 Zürich 5 pag. 1 seg.

30 Ufficio d’esecuzione Broye-Vully pag. 1 segg.

31 Ufficio d’esecuzione Broye-Vully pag. 6.

32 UNIL pag. 2.

33 Creditreform pag. 1; usam pag. 1 seg.

34 GE pag. 1.

35 AG pag. 1; CATEF pag. 1.

36 FR pag. 1; VD allegato pag. 1; ZH pag. 2; Ufficio d’esecuzione Broye-Vully pag. 3.

37 ZH pag. 2.

38 LU pag. 1; NE pag. 1; OW pag. 1.

39 NE pag. 1.

40 JU pag. 1.

41 LU pag. 1 seg.; OW pag. 1.