Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/33: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elettronica e incanto in linea) · 21 pagine

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Risultati della consultazione: Informazione sulle esecuzioni, notificazione per via elet-

tronica e incanto in linea

chiede se l’articolo 129a capoverso 4 AP-LEF non debba rimandare anche all’articolo 126 LEF, così da poter abrogare l’articolo 129a capoverso 3 AP-LEF e semplificare la disposizione159.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, un Cantone propone di non consentire il pagamento in contanti negli incanti in linea160.

Infine, sono state fatte alcune altre osservazioni afferenti alla tecnica legislativa. Per quanto riguarda il nuovo titolo marginale dell’articolo 125 AP-LEF, viene fatto notare che dalla nuova collocazione a livello di sistematica, non risulta la validità dell’articolo 125 capoverso 3 LEF per la procedura dell’incanto in linea e che un termine minimo è necessario anche per l’incanto in linea161. Per quanto riguarda la versione francese, sono criticati i titoli marginali degli articoli 125 e 257 AP-LEF, perché il termine «officielle» lascia intendere che l’incanto in linea e la realizzazione a trattative private sono ufficiosi e quindi si propone di sostituire tale termine con «publique»162. Sempre nella versione francese, è criticato anche il termine «notifier» all’articolo 129a capoverso 2 AP-LEF, poiché per «notification» s’intende la notificazione di atti esecutivi secondo l’articolo 64 LEF163.

4.7.3 Articolo 32a capoverso 4 AP-LEF

Due Cantoni accolgono positivamente la prevista possibilità di impugnare solo la decisione secondo l’articolo 132a capoverso 4 AP-LEF164. Un’organizzazione chiede l’abrogazione di questa disposizione165. Per contro, un altro Cantone reputa insufficiente la tutela giurisdizionale accordata alle parti interessate e chiede d’introdurre la possibilità di impugnare anche lo svolgimento e l’esito dell’incanto secondo l’articolo 17 LEF166. Anche secondo un’organizzazione la tutela giurisdizionale è insufficiente e ritiene che costituisca un diniego di giustizia. È quindi dell’avviso che sia il Cantone a doversi assumere la responsabilità, come previsto dall’articolo 5 LEF167.

4.7.4 Articolo 256 capoverso 1 AP-LEF

Per quanto concerne l’incanto in linea nella procedura di fallimento, sono state fatte alcune osservazioni generali. Un Cantone accoglie con esplicito favore il fatto che le piattaforme d’incanto in linea private possano essere usate anche nel quadro del fallimento168. Un altro Cantone chiede un elenco più preciso dei singoli modi di realizzazione nell’articolo 256 capoverso 1 AP-LEF169. Infine, è proposta la possibilità dell’incanto in linea anche per il concordato con abbandono dell’attivo e viene chiesta un’integrazione dell’articolo 322 LEF170.

Ha inoltre dato spunto a osservazioni anche la questione sulla portata del rimando alle disposizioni relative alla esecuzione in via di realizzazione di pegno. Diversi partecipanti chiedono

159 UNIL pag. 5.

160 AI pag. 2.

161 UNIL pag. 4.

162 VD allegato pag. 2 e 3; Ufficio d’esecuzione Broye-Vully pag. 4 seg.

163 UNIL pag. 4.

164 FR pag. 2; ZH pag. 4.

165 Zürich 5 pag. 5.

166 TI S. 4.

167 UNIL pag. 5.

168 ZH pag. 5.

169 VD allegato pag. 3.

170 SG pag. 1; Lorandi pag. 2.