Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 18 pagine

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Gestione dell’incertezza

Le stime sono per loro natura incerte. Nel determinare se si debba attivare il freno alla regolamentazione per un dato progetto di legge occorre considerare che spesso, nel momento in cui si devono stimare i costi normativi, non si sa ancora in via definitiva come la legge verrà concretizzata al livello normativo inferiore (p. es. nelle ordinanze del Consiglio federale). Eppure, in molti casi questa concretizzazione riveste grande importanza per la stima dei costi. Una legge può inoltre lasciare esplicitamente un ampio margine discrezionale al Consiglio federale e permettergli di scegliere tra diverse opzioni, il che ostacola la valutazione delle ripercussioni. Spesso infine non è possibile esprimere i costi normativi con valori puntuali esatti. In questi casi è inevitabile il ricorso a valori massimi e minimi, con lo svantaggio che il confronto diretto con il valore soglia non fornirà sempre una risposta univoca sull’applicabilità del freno alla regolamentazione.

Il Consiglio federale propone di far fronte a questa incertezza e all’assenza di stime con il principio di precauzione: nel caso in cui non si possa determinare con sufficiente attendibilità se i costi normativi indotti da un progetto o il numero di imprese interessate superano i valori soglia stabiliti, occorre in linea di massima chiedere al Parlamento di attivare il freno alla regolamentazione. In concreto, con il principio di precauzione si intende che se vi è incertezza sulle modalità di concretizzazione di un progetto o se al Consiglio federale viene lasciato un ampio margine di attuazione (p. es. con disposizioni potestative), la variante di attuazione da considerare è quella che implica più oneri per le imprese (ovvero la variante massima per i costi normativi e per il numero di imprese interessate). A titolo di esempio, se i costi normativi stimati si situano in una forbice da 20 a 120 milioni di franchi, per il confronto con il valore soglia sarebbe determinante l’importo di 120 milioni di franchi. Per la stima delle imprese interessate si procede in modo analogo.

Supporto per le stime dei costi normativi

La SECO, in quanto servizio specializzato in materia di AIR, fornisce già oggi alle altre unità amministrative degli strumenti metodologici per la stima dei costi normativi. Per semplificare e possibilmente standardizzare l’applicazione del freno alla regolamentazione sarà necessario rielaborare e ampliare questi strumenti (ev. con il sostegno di altri uffici interessati). Bisognerà in particolare precisare quali sono i costi normativi da considerare, quindi non soltanto quelli generati da obblighi di agire, ma anche quelli che scaturiscono da obblighi di tollerare o omettere, come è spesso il caso per i divieti (per es. sotto forma di mancati utili).

3.3 Procedura

In analogia alla procedura applicabile alle leggi federali dichiarate urgenti, per i progetti che soddisfano i requisiti per l’attivazione del freno alla regolamentazione e richiedono quindi il voto a maggioranza qualificata dovrà essere aggiunta una clausola dal seguente tenore: «La presente legge soddisfa i requisiti di cui all’articolo 159 capoverso 3 lettera d Cost. per la subordinazione al freno alla regolamentazione».

Procedura preparlamentare

Il Consiglio federale valuta se i progetti rientrano nel campo di applicazione del freno alla regolamentazione e se i costi normativi e il numero di imprese interessate superano i valori soglia stabiliti. Se è così per almeno uno dei due valori, propone nel messaggio e nel disegno di legge di applicare la maggioranza qualificata. Se, invece, i due valori non sono raggiunti, il Consiglio federale indica esplicitamente che il progetto non è subordinato al freno alla regolamentazione. Per permettere di valutare l’esaustività e l’attendibilità delle stime effettuate, il messaggio deve menzionare anche i costi normativi non quantificabili e spiegare brevemente i motivi per cui non possono essere espressi in cifre. Lo stesso vale se il progetto di atto legislativo è elaborato da una commissione parlamentare. In linea di principio la stima dei costi normativi e del numero di imprese interessate spetta anche in questo caso al servizio responsabile in seno all’Amministrazione federale.

Procedura parlamentare

La clausola del freno alla regolamentazione è trattata dalle commissioni e dalle Camere nell’ambito della normale deliberazione (prima deliberazione, appianamento delle divergenze ed eventuale conferenza di conciliazione). È oggetto della deliberazione articolo per articolo del disegno di atto legislativo (deliberazione di dettaglio). Le stime dei costi normativi e del numero di imprese interessate presentate dal Consiglio federale nel messaggio possono confluire nei dibattiti parlamentari ed essere sottoposte a un esame critico. Il Parlamento può adeguare il disegno di atto legislativo del Consiglio federale per quanto concerne la clausola del freno alla regolamentazione (subordinazione/non subordinazione).

Se durante la deliberazione parlamentare vengono apportate a un progetto modifiche che hanno un notevole impatto sui costi normativi o sul numero di imprese interessate, le commissioni d’esame preliminare e le Camere devono eventualmente riesaminare la necessità di applicare la clausola sul freno alla regolamentazione. Se del caso, il Consiglio federale (o l’unità amministrativa responsabile) aggiorna le stime sui costi normativi e sul numero di imprese interessate. I progetti che contemplano la clausola del freno alla regolamentazione devono ottenere la maggioranza qualificata nelle votazioni finali. Se questa maggioranza non è raggiunta in una Camera, il progetto viene respinto.

In singoli casi non si possono escludere ritardi nella deliberazione parlamentare dovuti alla necessità di aggiornare le stime.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Costituzione federale

Art. 159 cpv. 3 lett. d

Il nuovo articolo 159 capoverso 3 lettera d crea la base costituzionale per l’introduzione di un freno alla regolamentazione. Ciò significa che l’approvazione di progetti che comportano un aumento dei costi normativi per un certo numero di imprese o che generano costi normativi superiori all’importo previsto dalla legge per tutte le imprese richiederà la maggioranza qualificata.