Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 18 pagine

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in detto campo di applicazione non avrebbero avuto ripercussioni negative per le aziende (p. es. approvazione di convenzioni per evitare la doppia imposizione con altri Paesi o modifiche della legge sull’asilo e della legge sul Tribunale federale). I circa 70 progetti rimanenti avrebbero comportato costi normativi per le imprese. Di questi, 20 erano trattati internazionali e 50 leggi federali.

Per quanto riguarda i trattati internazionali, nella maggior parte dei casi i valori soglia non sarebbero stati raggiunti. Si tratta per esempio di accordi di libero scambio o di accordi sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conclusi con altri Paesi.

Tra i 50 messaggi concernenti leggi federali figurano alcuni progetti che sarebbero presumibilmente rientrati nel campo di applicazione del freno alla regolamentazione. Se per un progetto su tre o addirittura su due fosse stato raggiunto uno dei due valori soglia, su un arco di quattro anni dai 15 ai 25 progetti (su un totale di 255 messaggi) avrebbero richiesto il voto a maggioranza qualificata.

La soglia di 10 000 imprese verrebbe superata relativamente spesso per i progetti che riguardano tutti i settori o quelli più importanti. A titolo di esempio si possono citare la legge federale sulle professioni sanitarie (messaggio 15.07720) o la legge sulla protezione dei dati (messaggio 17.05921). È peraltro molto interessante la modifica della legge sulla parità dei sessi (messaggio 17.04722). Nell’avamprogetto il Consiglio federale aveva previsto un’analisi dei salari a partire da 50 dipendenti. In questo modo la soglia di 10 000 aziende sarebbe stata facilmente superata. I costi normativi su un periodo di dieci anni erano stati stimati a 41,5 milioni di franchi23. Il Parlamento ha adeguato il progetto fissando il limite a 100 dipendenti. Dopo il dibattito parlamentare il progetto non sarebbe più rientrato nel campo di applicazione del freno alla regolamentazione, visto che avrebbe comportato costi normativi per meno di 10 000 imprese.

3.2 Attuazione

Necessità di stimare in cifre i costi normativi per le imprese

Per valutare se un progetto supera la soglia di 100 milioni di franchi e richiede l’attivazione del freno alla regolamentazione occorrono stime quantitative dettagliate dei costi normativi attesi per le imprese. Già oggi queste stime sono obbligatorie per numerosi progetti in virtù delle direttive AIR del Consiglio federale. Finora però servivano essenzialmente a creare più trasparenza sugli oneri causati alle aziende da un nuovo atto legislativo. I costi normativi erano soltanto uno degli elementi fatti confluire nelle basi decisionali del Parlamento. In futuro il valore stimato determinerà il tipo di maggioranza da applicare in Parlamento. Ciò significa che la quantificazione dei costi normativi assumerà un’importanza ancora maggiore, visto che per il confronto con il valore soglia applicabile ai costi normativi totali si potranno considerare soltanto i dati quantitativi.

Per un’applicazione corretta ed efficace del freno alla regolamentazione è indispensabile che le stime dei costi normativi espongano in modo attendibile e possibilmente esaustivo le ripercussioni effettive che un progetto comporta per le imprese. I valori sono tanto più attendibili quanto più completa è la stima quantitativa dei costi e degli sgravi rilevanti. All’atto pratico ciò non è sempre possibile per diversi motivi, ad esempio perché il calcolo di determinati costi richiederebbe un impiego di risorse sproporzionato, perché la complessità è eccessiva o perché i dati disponibili sono insufficienti. Di conseguenza la stimabilità dei costi normativi di un progetto (o di sue disposizioni) deve essere valutata caso per caso. Per il confronto con il valore soglia applicabile all’aumento dei costi per la totalità delle imprese sono determinanti tutti i costi normativi stimati. Per non concedere alle unità amministrative un margine discrezionale troppo ampio, occorre prevedere l’obbligo di motivare altri costi normativi giudicati non misurabili. Per spiegazioni più dettagliate sulla definizione dei costi normativi da considerare si rimanda al commento all’articolo 77a capoverso 3 LParl (cfr. n. 4.2).

Responsabilità per le stime dei costi normativi

Il fatto che in Svizzera non esista un organo centrale incaricato di effettuare, disporre o verificare le stime dei costi normativi (come p. es. il Nationaler Normenkontrollrat in Germania) è intrinsecamente legato alla realtà istituzionale del Paese. Le stime dei costi normativi e la presentazione degli effetti di un progetto nell’ambito dell’AIR spettano al dipartimento o all’ufficio federale competente e in ultima analisi al Consiglio federale, un principio che viene mantenuto nella proposta di attuazione del freno alla regolamentazione. Ciò implica o perlomeno non permette di escludere il rischio che si dichiari l’impossibilità di stimare in cifre determinati costi per evitare l’attivazione del freno alla regolamentazione. A questo rischio si può tuttavia ovviare con gli strumenti esistenti. Con il quick check introdotto nel 2020, l’unità amministrativa responsabile (e in ultima analisi il Consiglio federale) stabilisce in una fase precoce della procedura legislativa quali ripercussioni di un progetto devono essere oggetto di un’analisi più approfondita. In tal caso si dovrà specificare se il progetto implica costi normativi supplementari per le imprese, in quali ambiti questi costi insorgono, quante imprese sono interessate e se sono previste ulteriori stime dei costi. I risultati del quick check possono essere esaminati da altri uffici o dipartimenti nell’ambito delle consultazioni degli uffici e della procedura di corapporto, come viene fatto per i contenuti del progetto ed eventuali analisi d’impatto della regolamentazione. La consultazione costituisce inoltre un’occasione per altri portatori di interessi, in particolare per i settori toccati, le loro associazioni e imprese, di esprimersi sulle stime presentate o su eventuali lacune al riguardo. Infine il Parlamento può chiedere in qualsiasi momento al Consiglio federale di procedere a ulteriori stime dei costi se ritiene che determinati oneri siano stati documentati in modo lacunoso.

20 FF 2015 7125

21 FF 2017 5939

22 FF 2017 4745

23 Secondo il messaggio, i costi di attuazione alla prima analisi ammontano a circa 18 milioni di franchi. Alla seconda analisi l’onere si dimezza a 9 milioni di franchi. I costi di verifica rimangono invece invariati a 4 milioni di franchi. Su un arco di dieci anni si possono quindi prevedere costi per 41,5 milioni di franchi ([18 + 4] per la prima analisi [4 anni] + [9+4] per la seconda analisi + [4,5 + 2] per la metà della terza analisi [ultimi 2 anni]). Il valore soglia per l’attivazione del freno alla regolamentazione non verrebbe quindi raggiunto. Dalle stime non risulta se sono stati considerati e dedotti eventuali costi che sarebbero insorti comunque (cosiddetti costi non influenzabili).