Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 18 pagine
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progetto che supera una di queste due soglie deve ottenere la maggioranza qualificata, ossia la maggioranza dei membri di ciascuna Camera nelle votazioni finali in Parlamento (101 voti su 200 al Consiglio nazionale e 24 su 46 al Consiglio degli Stati).
L’attivazione del freno alla regolamentazione dipende in sostanza dall’esito del confronto tra le stime dei costi normativi attesi da nuovi progetti e i valori soglia fissati dalla legge. A tal fine le unità amministrative responsabili devono procedere nel modo più sistematico possibile a stime numeriche (obbligo di stimare i costi normativi in termini quantitativi). Occorre inoltre creare trasparenza sui costi normativi non documentabili in cifre (obbligo di motivare).
L’introduzione del freno alla regolamentazione costituisce una novità nell’ordinamento giuridico svizzero, con implicazioni anche a livello di istituzioni politiche (cfr. n. 5.7 Ripercussioni sulle istituzioni politiche).
Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione del freno alla regolamentazione le leggi federali (e le loro modifiche) e i decreti federali sull’approvazione di trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali e che quindi, come le leggi, sottostanno a referendum facoltativo.
Costi normativi da considerare
A differenza di quanto previsto per il freno alle spese, nel caso del freno alla regolamentazione la maggioranza qualificata non si applica a singoli articoli di legge, ma all’intero atto normativo. Questa intenzione risulta dal testo della mozione e si giustifica per il fatto che i costi normativi di un progetto risultano spesso dalla combinazione di diversi articoli di legge e vanno quindi considerati nel loro insieme, al netto di nuovi sgravi e oneri17.
Costi normativi per le imprese: per costi normativi si intendono tutti i costi che le imprese devono sostenere per adempiere gli obblighi di agire, omettere o tollerare. Questi obblighi causano costi normativi sia diretti che indiretti (cfr. commento all’art. 77a cpv. 3 LParl, n. 4.2). In linea di principio per l’attivazione del freno alla regolamentazione si devono considerare entrambe le tipologie di costo. I costi da quantificare sono quelli stimabili in cifre, un aspetto che va valutato caso per caso. A volte la stima in cifre dei costi normativi non è possibile per mancanza di dati, a causa di limiti metodologici o perché il calcolo richiederebbe un dispendio sproporzionato. Per valutare se i costi normativi complessivi di un progetto superano la soglia di 100 milioni di franchi si possono considerare soltanto quelli stimati in cifre. Per il confronto con la soglia di 10 000 imprese, invece, non sono sempre necessarie indicazioni quantitative. In questo caso possono rivelarsi sufficienti indicazioni qualitative, visto che fa stato unicamente se un progetto implica uno sgravio o oneri supplementari per le imprese.
Valore netto: poiché il progetto viene considerato nel suo insieme, i costi normativi devono essere aggregati in base al principio del valore netto che tiene conto anche di eventuali sgravi, vale a dire che questi ultimi vanno dedotti dai costi normativi. Per l’attivazione del freno alla regolamentazione è dunque determinante l’aumento netto dei costi normativi. Questa soluzione si giustifica anche perché incita l’Amministrazione federale, il Consiglio federale e il Parlamento a individuare eventuali possibilità di sgravio quando elaborano nuovi progetti legislativi.
Costi normativi unici e ricorrenti: quando si stimano i costi delle regolamentazioni si considerano sia i costi unici (p. es. investimenti iniziali o di adattamento) che quelli ricorrenti su un periodo di dieci anni. Per le imprese sono rilevanti entrambi. Un valore soglia che include sia i costi unici sia i costi ricorrenti permette di evitare che il freno alla regolamentazione venga applicato a progetti che se da un lato implicano un investimento iniziale, dall’altro comportano sgravi ricorrenti significativi18. Un periodo di riferimento di dieci anni permette di garantire che i costi normativi ricorrenti a lungo termine siano sufficientemente ponderati rispetto a quelli unici.
Maggioranza qualificata: applicazione e conseguenze in caso di mancato raggiungimento
La maggioranza qualificata deve essere applicata nella votazione finale. Attivando il freno alla regolamentazione nella votazione finale si garantisce che entrambe le Camere votino sullo stesso progetto. In questa fase della procedura il testo è stato messo a punto e gli oneri per le imprese sono noti. Anche le conseguenze sono chiare: se la maggioranza qualificata non viene raggiunta in una Camera, il progetto è respinto19.
Quanti progetti potrebbe interessare il freno alla regolamentazione?
Per aver un’idea del numero di progetti che sarebbero presumibilmente toccati dal freno alla regolamentazione sono stati esaminati tutti i messaggi del Consiglio federale pubblicati tra il 1° dicembre 2015 e il 1° dicembre 2019 nell’intento di raccogliere indicazioni sui costi normativi causati dai progetti in questione e sul numero di imprese interessate. Questi dati vanno interpretati con cautela e servono soltanto a dare un ordine di grandezza in primo luogo perché le indicazioni sui costi normativi contenute nei messaggi sono lacunose, secondariamente perché nell’analisi dei messaggi non sono state considerate eventuali modifiche apportate a seguito del dibattito parlamentare e, infine, perché il periodo esaminato non è rappresentativo nell’ottica futura.
Sui 255 messaggi analizzati, circa 80 progetti non rientravano nel campo di applicazione del freno alla regolamentazione, tra cui iniziative popolari o decreti federali concernenti crediti quadro. Un centinaio di altri progetti che sarebbero rientrati
17 Dal testo della mozione, che prevede l’attivazione del freno alla regolamentazione nelle votazioni sul complesso, risulta chiaramente che l’oggetto da considerare per l’applicazione della maggioranza qualificata è l’atto nel suo insieme.
18 Valori soglia separati per i costi normativi unici e quelli ricorrenti, analogamente a quanto previsto per il freno alle spese, non sarebbero compatibili con l’idea di considerare il valore netto dei costi normativi per le imprese.
19 L’applicazione del freno alla regolamentazione nella votazione sul complesso non è opportuna tra l’altro perché in questa fase della procedura i contenuti non sono ancora definitivi. Eventuali modifiche apportate durante l’appianamento delle divergenze sarebbero quindi decise a maggioranza semplice, il che equivarrebbe de facto ad aggirare il freno alla regolamentazione. Se la seconda Camera modifica il progetto nella deliberazione di dettaglio, nella votazione sul complesso la seconda Camera si esprimerebbe a maggioranza qualificata su un progetto di contenuto diverso rispetto a quello su cui si è pronunciata la Camera prioritaria.