Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 18 pagine
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indipendente dell’impatto della regolamentazione» che delega al Parlamento la competenza di istituire un servizio di controllo indipendente. Il 20 marzo 2019 sono inoltre state trasmesse al Consiglio federale la mozione 16.3360 Gruppo liberale radicale, che viene adempiuta con il presente rapporto, e la mozione 16.3388 Sollberger che chiede una legge sullo sgravio amministrativo delle imprese. Il relativo avamprogetto del Consiglio federale viene posto in consultazione come progetto distinto parallelamente al presente rapporto che adempie la mozione 16.3360 Gruppo liberale radicale.
Il 13 febbraio 2020 le deliberazioni sull’iniziativa parlamentare 19.402 sono state sospese in attesa dell’attuazione delle mozioni 16.3360 Gruppo liberale radicale e 16.3388 Sollberger9.
Mandato parlamentare
La mozione 16.3360 «Freno alla regolamentazione per arginare i costi normativi» (abbreviata in freno alla regolamentazione) depositata il 31 maggio 2016 dal Gruppo liberale radicale chiede al Consiglio federale di «elaborare le basi legali necessarie affinché modifiche di leggi, nuove leggi e regolamentazioni in generale che generano maggiori costi normativi per più di 10 000 imprese o che in termini di costi superano una soglia ancora da definire debbano ottenere una maggioranza qualificata nelle votazioni sul complesso di entrambe le Camere (p. es. la maggioranza dei membri di ciascuna Camera, come per il freno alle spese)».
Il Parlamento non ha dato seguito alla proposta del Consiglio federale di respingere la mozione che, il 20 marzo 2019, è stata adottata anche dalla seconda Camera e trasmessa al Consiglio federale.
Obiettivo del progetto
Il freno alla regolamentazione ha lo scopo di arginare l’aumento dei costi normativi per le aziende. A tal fine prevede di vincolare l’adozione di progetti che implicano oneri per un elevato numero di imprese o che comportano un notevole aumento dei costi normativi all’ottenimento di una maggioranza parlamentare qualificata. Con questo requisito più severo aumentano le probabilità che simili progetti vengano respinti. L’applicazione della maggioranza qualificata conferisce peraltro maggiore legittimità democratica ai progetti.
Con il freno alla regolamentazione si mira a un effetto preventivo. Il fatto che sia sancito dalla Costituzione federale e che il Parlamento debba deliberare sulla sua applicazione darà maggiore visibilità alla questione del carico normativo per le imprese. Questo strumento impone inoltre stime ancora più dettagliate dei costi normativi, il che porta a dedicare maggiore attenzione agli oneri delle aziende lungo l’intera procedura legislativa. Stime più attendibili dei costi normativi consentono spesso di semplificare i progetti a uno stadio precoce, di creare maggiore trasparenza circa le loro ripercussioni e di migliorare le basi decisionali del Consiglio federale e del Parlamento, specie se vengono presentate unitamente ai benefici attesi dalla regolamentazione.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Dato che la mozione 16.3360 Gruppo liberale radicale è formulata in termini molto concreti, il margine di manovra per la sua attuazione appare limitato. Gli aspetti centrali sono il requisito della maggioranza qualificata e la definizione dei valori soglia per l’attivazione del freno alla regolamentazione.
Se da un lato la mozione non specifica il tipo di maggioranza qualificata, dall’altro menziona il modello collaudato della maggioranza dei membri di ciascuna Camera10 adottato per il freno alle spese. La maggioranza qualificata per le deliberazioni del Parlamento non è consueta nel diritto costituzionale svizzero. Di regola è necessaria la maggioranza semplice dei votanti (art. 159 cpv. 2 Cost.). Il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera è invece richiesto per le leggi federali urgenti e per l’aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale (art. 159 cpv. 3 Cost.). Il Consiglio federale propone di riprendere quest’ultima opzione per il freno alla regolamentazione. Una maggioranza più alta, per esempio di due terzi, potrebbe rafforzare l’effetto del freno alla regolamentazione, ma ostacolerebbe l’adozione di nuovi atti normativi in misura tale da accrescere il rischio di blocchi e potenziali ritardi delle riforme11.
I valori soglia per i costi normativi e per il numero di imprese interessate hanno lo scopo di limitare l’applicazione del meccanismo ai casi più rilevanti. L’obiettivo è di garantire che il freno alla regolamentazione non venga applicato a tutti gli atti normativi, ma soltanto a quelli che comportano elevati costi per la totalità delle aziende o a quelli che implicano un onere importante per un numero minimo di imprese. Più i valori soglia sono elevati, meno spesso viene attivato il freno alla regolamentazione. Se, invece, i valori soglia sono molto bassi, la maggioranza qualificata rischia di non costituire più l’eccezione, ma la regola. Il Consiglio federale riprende il valore suggerito nella mozione di più di 10 000 imprese. Inoltre propone una soglia di 100 milioni di franchi per l’aumento dei costi normativi causati alla totalità delle imprese su un periodo di dieci anni. Questa soglia permette di attivare il freno alla regolamentazione per gli atti normativi che interessano meno di 10 000 imprese (p. es. perché toccano soltanto certi settori), ma che nel complesso implicano comunque ingenti costi normativi.
I due valori soglia sono complementari, per cui la loro applicazione non è cumulativa. L’opzione di un’applicazione cumulativa è stata esaminata ma poi scartata, poiché sarebbe chiaramente contraria a quanto richiesto dalla mozione e porterebbe a considerare soltanto i progetti che interessano la maggior parte delle imprese o i settori più importanti.
Per rispondere agli obiettivi della mozione sarebbero ipotizzabili anche altre misure. La mozione 16.3360 Gruppo liberale radicale mira da un lato a contenere l’onere per le imprese derivante da nuove regolamentazioni e dall’altro ad adeguare la procedura legislativa per creare consapevolezza sugli oneri normativi a carico delle aziende. A tal fine si potrebbero definire requisiti più severi per le unità amministrative responsabili (riguardanti p. es. le stime dei costi normativi, le AIR o l’obbligo di esaminare misure di semplificazione per le imprese) o procedere a adeguamenti sul piano istituzionale (p. es. creazione di un servizio di controllo per le AIR e le stime dei costi normativi).
9 Cfr. comunicato stampa del Parlamento del 13 febbraio 2020 (https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-s-2020-02- 14.aspx?lang=1040).
10 Ossia di 101 voti al Consiglio nazionale e di 24 al Consiglio degli Stati.
11 Cfr. Stöckli/Joller: «Einführung einer Personalbremse», perizia all’attenzione dell’UFPER del 28 gennaio 2019.