Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Capoverso 2
Il capoverso 2 definisce i costi normativi per le imprese. L’illustrazione 1 li riassume schematicamente.
Illustrazione 1 – Costi normativi per le imprese
Fonte: illustrazione propria (in base a «Handbuch Regulierungs-Checkup» / «Manuel Check-up de la réglementation», SECO, 2011)
Le regolamentazioni statali possono includere diversi obblighi che comportano dei costi per le imprese. Per costi normativi a carico delle imprese si intendono tutti i costi cui le imprese devono far fronte per effetto di obblighi di agire, omettere e tollerare. Gli obblighi di agire comprendono tra l’altro gli obblighi di informazione, notifica, registrazione e autorizzazione; gli obblighi di omettere, divieti e norme con effetti simili a quelli dei divieti. Per esempio, un inasprimento dei valori soglia per le emissioni di polveri fini che impone alla maggior parte delle imprese interessate di operare nuovi investimenti (obbligo di agire) può avere l’effetto di un divieto per le imprese che rinunciano a adottare ulteriori misure e non possono quindi rispettare i valori soglia (obbligo di omettere). Gli obblighi di tollerare implicano l’accettazione delle azioni di terzi, per esempio controlli statali.
I costi normativi possono essere unici (p. es. investimenti iniziali o di adattamento) o ricorrenti (p. es. obblighi di rendicontazione annuale). La stima dei costi normativi deve includere entrambi.
In linea di principio, le maggiori uscite e i mancati utili vanno considerati costi normativi. In Svizzera si distingue solitamente tra costi normativi diretti, spesso imputabili agli obblighi di agire, e costi normativi indiretti che includono i mancati utili. Entrambi hanno un ruolo importante ai fini di una valutazione rappresentativa dell’onere normativo a carico delle imprese e rientrano nella definizione di costi normativi. Se, in pratica, questa distinzione è finora servita prima di tutto da indicatore di fattibilità per una stima quantitativa, nel contesto del freno alla regolamentazione è di importanza secondaria.
Esempi tipici di costi normativi diretti sono i costi del personale per la compilazione di un modulo in adempimento di un obbligo di notifica, i costi di investimento per ammodernare i processi di produzione, i costi materiali per la verifica esterna della contabilità o i costi finanziari come la tassa per l’ottenimento di un’autorizzazione. Spesso i costi normativi diretti possono essere stimati sulla base di dimensioni misurabili, di norma con più facilità rispetto ai costi normativi indiretti. A seconda del progetto può tuttavia verificarsi anche la situazione opposta.
I costi normativi indiretti sono in generale più difficili da rilevare visto che riguardano in particolare le entrate aziendali. Le normative possono comportare in vari modi oneri alle aziende sotto forma di mancati utili. Si pensi soprattutto ai divieti, ai ritardi o anche alle sostituzioni di prodotti originati dalle normative. I divieti possono mettere in discussione attività commerciali o eliminarle completamente. Spesso hanno un ruolo significativo anche i costi opportunità25. Altri costi normativi indiretti possono essere gli accantonamenti che le imprese devono operare in risposta a nuove possibilità di intentare un’azione legale. L’onere necessario per stimare i costi indiretti può variare fortemente ma in generale è superiore a quello dei costi normativi diretti. E anche l’incertezza è maggiore. Attualmente la Svizzera non dispone di un metodo unitario di stima26. Bisogna quindi accertare caso per caso – meglio già nell’ambito del quick check – la possibilità di stimare i costi indiretti e la proporzionalità del dispendio richiesto.
Ai fini della stima, non è rilevante se sono i destinatari diretti della norma o terzi a dover sopportare i costi normativi. Le imprese possono quindi essere destinatarie dirette oppure essere soltanto interessate dagli effetti della regolamentazione. A titolo di esempio, i costi legati all’introduzione di un obbligo di dichiarazione per gli ingredienti sono considerati costi normativi a prescindere da chi tra il dettagliante (destinatario della norma), il produttore o l’importatore dovrà sostenerli. Occorre in ogni caso evitare che i costi normativi vengano conteggiati due volte.
25 I costi opportunità sono i mancati utili derivanti da un’opportunità non scelta o non realizzabile. Nel presente caso si tratta di un’opportunità commerciale non realizzabile a causa di una normativa. Gli utili non conseguiti per il fatto che un determinato modello commerciale è stato vietato (p. es. l’offerta di giochi in denaro online) costituiscono costi opportunità per le imprese.
26 In Germania, per la stima dei costi normativi indiretti viene applicato per esempio il metodo della fondazione Bertelsmann.