Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 18 pagine
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La Costituzione prevede l’applicazione della maggioranza qualificata soltanto per il freno alle spese, per l’aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale (freno all’indebitamento), per il freno alle spese e per la dichiarazione dell’urgenza di leggi federali. Nel caso delle leggi federali urgenti, che entrano in vigore immediatamente, la maggioranza qualificata permette di compensare la limitazione dei diritti democratici, ossia la possibilità di lanciare il referendum. Anche nel caso del freno alle spese e all’indebitamento, l’applicazione della maggioranza qualificata si giustifica per il fatto che la Svizzera non prevede la possibilità del referendum per le decisioni in materia di uscite a livello federale (referendum finanziario).
Diversamente dagli esempi precedenti, l’applicazione della maggioranza qualificata per il freno alla regolamentazione non può essere giustificata da una limitazione dei diritti democratici. In questo caso si possono invece addurre gli obiettivi perseguiti dal progetto come tale. Il freno alla regolamentazione dovrebbe infatti permettere di contenere gli oneri normativi a carico delle imprese e di rafforzare le condizioni quadro economiche. Potrebbe in particolare fugare il timore che, dedicando eccessiva attenzione agli obiettivi primari perseguiti con nuove normative (p. es. nel campo della salute o della protezione dell’ambiente) senza considerare a sufficienza gli effetti collaterali per le imprese, si favorirebbe un aumento dell’onere normativo a carico di queste ultime. Con il freno alla regolamentazione il Parlamento si imporrebbe dei vincoli, come già per il freno alle spese e quello all’indebitamento. Anche questi due strumenti perseguono obiettivi importanti, ossia la riduzione della crescita delle spese e dell’indebitamento, ma non prevedono un trattamento speciale per determinati destinatari. Nel caso del freno alla regolamentazione la procedura di voto non garantirebbe un trattamento neutro, perché si attribuirebbe maggior peso agli interessi delle imprese rispetto a quelli per esempio dell’ambiente, della protezione dei lavoratori o dei consumatori.
Il freno alla regolamentazione prevede disposizioni supplementari per la stima dei costi normativi e crea maggiore trasparenza, nelle basi decisionali del Consiglio federale e del Parlamento, sull’onere amministrativo che i nuovi progetti comportano per le imprese. L’applicazione di una maggioranza qualificata può però anche influenzare i rapporti di forza e, quindi, le votazioni in Parlamento. In linea di principio rafforza la posizione delle minoranze che possono favorire la bocciatura di un progetto (minoranza di blocco). Tendenzialmente questo favorisce lo status quo. Il freno alla regolamentazione potrebbe in particolare svolgere un ruolo molto importante nel caso di progetti politicamente controversi e ostacolare i compromessi, una prospettiva che potrebbe risultare problematica quando il carico normativo di un progetto non costituisce il principale punto di scontro ma impone l’attivazione del freno alla regolamentazione. I progetti normativi di più vasta portata potrebbero subire ritardi o essere addirittura bloccati visto che presentano un potenziale di polarizzazione molto elevato.
Non si può infine escludere del tutto che il freno alla regolamentazione possa essere aggirato o che si creino disincentivi per l’attività normativa. Determinati progetti potrebbero per esempio essere suddivisi in vari atti normativi per evitare il superamento di uno dei valori soglia e quindi l’attivazione del freno alla regolamentazione. Anche la tentazione di lasciare al Consiglio federale uno spazio di manovra più ampio per quanto riguarda la formulazione delle leggi in modo tale che i costi normativi possano essere calcolati con certezza solo in un secondo tempo potrebbe ostacolare l’applicazione del freno alla regolamentazione.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le nuove disposizioni della legge sul Parlamento concretizzano l’articolo 159 capoverso 3 lettera d Cost. che impone la maggioranza qualificata per i progetti che comportano costi normativi superiori a determinati valori soglia. Le disposizioni proposte si fondano sull’articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto non riguarda alcun impegno internazionale della Svizzera. Il freno alla regolamentazione potrebbe tuttavia avere conseguenze indirette per gli accordi internazionali della Svizzera che necessitano regolarmente di un aggiornamento. Si pensi in particolare agli accordi che permettono alla Svizzera di accedere al mercato interno dell’UE. Questi accordi sono retti dal diritto europeo e devono essere adeguati regolarmente agli sviluppi giuridici dell’UE, un’esigenza che impone alla Svizzera di modificare le proprie leggi. Un ulteriore ostacolo agli adeguamenti di legge necessari per aggiornare gli accordi potrebbe compromettere la certezza del diritto e il buon funzionamento degli accordi. Non da ultimo ciò potrebbe comportare svantaggi per le imprese interessate.
6.3 Forma dell’atto
La maggioranza qualificata per atti che comportano costi normativi elevati determina l’iter decisionale dell’Assemblea federale. Va pertanto iscritta nella Costituzione. L’articolo 159 capoverso 3 lettera d Cost. crea la base necessaria a tal fine.
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., inoltre, tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto in materia di organizzazione e procedura delle autorità federali devono essere emanate sotto forma di legge federale. Ciò è garantito dalle nuove disposizioni della legge sul Parlamento che concretizzano l’articolo 159 capoverso 3 lettera d Cost.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non è subordinato al freno alle spese di cui all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito d’impegno o un limite di spesa.