Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/44: Introduzione di un freno alla regolamentazione (modifica dell’art. 159 cpv. 3 della Costituzione federale e modifica della legge sul Parlamento) · 18 pagine

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Non sono per contro ritenuti costi normativi i costi che sarebbero insorti comunque, ossia indipendentemente dalla nuova regolamentazione (costi non influenzabili). Un esempio tipico è l’introduzione di una normativa già in vigore a livello internazionale e rispettata da molte imprese svizzere.

Nel caso di progetti fiscali, l’ammontare d’imposta da versare non rientra nei costi normativi. Del resto, l’introduzione (o la soppressione) di una sovvenzione non è considerata uno sgravio (o un onere) nel senso della definizione dei costi normativi. I rendiconti fiscali (p. es. la compilazione della dichiarazione d’imposta) costituiscono per contro un classico obbligo di agire e rientrano nella definizione di costi normativi. Le imposte sono prestazioni in denaro che un ente pubblico riscuote soprattutto per coprire un fabbisogno finanziario senza garantire una specifica controprestazione. Oltre alle imposte fiscali, tra le quali figurano i dazi, esistono le tasse di incentivazione (p. es. sull’alcol, sul tabacco o sui combustibili fossili). Anche in questo caso, proprio come per i contributi alle assicurazioni sociali, l’importo da versare allo Stato non è considerato costo normativo, diversamente dal dispendio di tempo richiesto per il disbrigo delle relative pratiche burocratiche. Le tasse causali, che per definizione vengono riscosse per un servizio che l’ente pubblico fornisce alla singola impresa, per esempio l’iscrizione al registro di commercio o in relazione a una procedura di autorizzazione, rientrano nei costi normativi.

Capoverso 3

I dati stimati vengono confrontati con i valori soglia indicati al capoverso 1 in base al principio del valore netto. Non si tiene conto soltanto dei costi normativi provocati dalle nuove disposizioni ma anche di eventuali sgravi, imputabili per esempio alla soppressione o alla semplificazione di disposizioni esistenti. Nel contesto degli sgravi, il calcolo dei costi normativi è speculare. La soppressione del divieto dei giochi in denaro online assicura per esempio alle imprese maggiori opportunità di guadagno che devono essere incluse nel calcolo dei costi normativi. Lo stesso vale per la riduzione dei costi a seguito dell’abrogazione di un obbligo di notifica.

I costi normativi unici e ricorrenti vengono calcolati (deducendo eventuali sgravi) per un periodo di riferimento di dieci anni. Se una normativa prescrive per esempio l’uso di un nuovo tool digitale per adempiere un obbligo di rendicontazione annuale, dai costi d’investimento unici si dedurrà l’onere annuale della rendicontazione moltiplicato per dieci. Se la validità dei progetti ha una durata inferiore a dieci anni, i costi normativi unici e ricorrenti sono calcolati per la validità prevista. Nelle stime possono in linea di principio confluire soltanto i costi normativi stimati in cifre (oneri e sgravi).

Per stabilire se il valore soglia del numero di imprese interessate viene superato, potrebbero eventualmente bastare dati qualitativi. In questo caso fa stato unicamente se le imprese devono sopportare ulteriori oneri, non l’ammontare esatto dei costi normativi. Le imprese che per effetto della regolamentazione devono, al netto, sopportare un carico supplementare sull’arco di dieci anni, devono essere considerate, a prescindere dalla disponibilità di una stima quantitativa. Se, per esempio, un divieto causa a tutte le imprese di un settore mancati utili per un importo imprecisato, le imprese interessate devono essere incluse nel calcolo.

Capoverso 4

Se un progetto comporta il superamento di almeno uno dei valori soglia indicati al capoverso 1, il disegno dell’atto legislativo deve includere una clausola sul freno alla regolamentazione che potrebbe avere il tenore seguente: «La presente legge soddisfa i requisiti di cui all’articolo 159 capoverso 3 lettera d Cost. per la subordinazione al freno alla regolamentazione». In caso di dubbio sul superamento dei valori soglia bisognerà in linea di principio chiedere al Parlamento l’attivazione del freno (principio di precauzione, cfr. n. 3.2). Grazie a questa clausola nelle disposizioni finali dell’atto legislativo, la questione dell’attivazione del freno alla regolamentazione e, di riflesso, della maggioranza qualificata rientra nella normale deliberazione in Parlamento. La gestione del freno alla regolamentazione nell’ambito dell’iter parlamentare è spiegata al numero 3.3.

Art. 81 cpv. 1ter

Il capoverso 1terprecisa che la maggioranza qualificata trova applicazione nella votazione finale. Questa disposizione riguarda soltanto i progetti che prevedono la clausola sul freno alla regolamentazione e permette di garantire che entrambe le Camere votino sullo stesso testo. A questo punto le divergenze sono state appianate e gli oneri attesi per le imprese sono noti. Se il progetto non ottiene la maggioranza qualificata di una delle Camere, è respinto.

Art. 141 cpv. 3

L’articolo 141 capoverso 3 LParl precisa gli effetti per l’economia che il Consiglio federale deve spiegare nei messaggi concernenti progetti che rientrano nel campo di applicazione del freno alla regolamentazione, in particolare nei messaggi concernenti leggi e decreti federali per l’approvazione di trattati internazionali ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Nello specifico, il Consiglio federale deve menzionare il numero delle imprese che devono sostenere nuovi costi normativi e l’ammontare complessivo di questi costi. Deve inoltre indicare se viene superato uno dei valori soglia ai sensi dell’articolo 77a capoverso 1 LParl e, di rimando, se il progetto soggiace al freno alla regolamentazione. Il Consiglio federale deve specificare anche se si attendono altri costi normativi dei quali però non è possibile stimare l’ammontare. Queste indicazioni sono di fondamentale importanza per la deliberazione in Parlamento visto che costituiscono la base per stabilire se nel disegno dovrà essere inclusa la clausola sul freno alla regolamentazione e se sarà necessaria la maggioranza qualificata.

Art. 173 n. 8

Questo articolo incarica il Consiglio federale di verificare a cinque anni dall’entrata in vigore l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità del freno alla regolamentazione. In seguito il Consiglio federale rende conto all’Assemblea federale e, se del caso, formula proposte di adeguamento. In particolare, esamina l’ammontare dei valori soglia secondo l’articolo 77a capoverso 1 LParl per evitare che portino a un’applicazione sistematica della maggioranza qualificata per effetto del freno alla regolamentazione: la maggioranza qualificata deve restare un’eccezione per le normative che comportano effettivamente un forte carico per le imprese. Altri aspetti da valutare sono la pertinenza dei costi normativi (art. 77a cpv. 2 LParl), l’adeguatezza del calcolo (articolo 77a capoverso 3), la disponibilità e la qualità dei costi normativi esposti nel messaggio (art. 141 cpv. 3 LParl).