Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Revisione OSC – Rapporto esplicativo

Per quanto concerne minori, spetta ai genitori dichiararne l’aggiornamento con i carat- teri speciali. Se l’autorità parentale è congiunta, è necessaria una dichiarazione di en- trambi i genitori. Il genitore che desidera fare richiesta da solo deve presentare docu- menti attuali (non anteriori a sei mesi) che attestino la detenzione unica dell’autorità parentale. Per quanto possibile, è necessario informare l’altro genitore circa la dichia- razione concernente il cognome.

Conformemente al disciplinamento dell’articolo 270b CC, per cambiare il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età è necessario che quest’ultimo approvi la dichiarazione concernente il cognome presentata dai genitori.

Atti dello stato civile e documenti d’identità

Dopo l’aggiornamento, i documenti dello stato civile come il certificato di stato civile e di famiglia nonché il certificato relativo allo stato di famiglia registrato saranno rila- sciati con la nuova grafia. Anche gli atti di nascita saranno redatti nella forma aggior- nata, se la nascita è stata documentata in Infostar.

È necessario aggiornare anche il registro delle nascite (art. 98 AP-OSC) affinché un atto di nascita possa essere rilasciato anche nel caso di una nascita in Svizzera all’epoca non documentata su Infostar.

Invece continueranno a essere emessi con la grafia attuale (senza i caratteri speciali secondo ISO 8859-15) i documenti relativi a eventi passati che non vengono aggior- nati, per esempio un matrimonio (analogamente alla fattispecie secondo l’art. 8a titolo finale CC). Anche nell’ambito del regime esistente la Svizzera emette pertanto atti dello stato civile con diverse grafie per la stessa persona.

Attraverso le interfacce l’adattamento della grafia dei nomi è trasferito a parecchi si- stemi attinenti, tra cui quelli del controllo abitanti, dell’AVS e della SEM; quindi i nuovi nomi ufficiali vengono depositati automaticamente in ulteriori registri affinché possano essere impiegati anche da queste autorità. Subito dopo il trattamento della dichiara- zione gli interessati possono inoltre farsi rilasciare (a pagamento) dagli organi compe- tenti i documenti (carta d’identità/passaporto) con la nuova grafia del nome.

Adeguamenti di ulteriori disposizioni

L’articolo 98 OSC è inoltre da completare. Il nome modificato sulla base della dichia- razione concernente il cognome è da inserire nel registro delle nascite come annota- zione a margine. Ciò comporta un onere aggiuntivo non irrilevante per gli ufficiali dello stato civile, ma è inevitabile per garantire il corretto rilascio degli atti dal registro carta- ceo.

Le ulteriori disposizioni dell’OSC concernenti il set di caratteri (art. 24 cpv. 1 e

art. 26 lett. b OSC) rimandano all’articolo 80 OSC e non devono essere modificate.

3.1.1.2 Adeguamenti dell’OESC

Se hanno luogo in occasione della documentazione di un altro fatto di stato civile sog- getto a emolumento, la dichiarazione e l’aggiornamento del registro dello stato civile sono esenti da emolumento per le persone già registrate (art. 99f cpv. 1 AP-OSC).

Se la dichiarazione è invece ricevuta e trattata indipendentemente da un altro fatto di stato civile, è riscosso un emolumento di 75 franchi. Questo sistema di riscossione degli emolumenti esiste già in altri ambiti, ad esempio per la dichiarazione concer- nente il cognome in concomitanza con la procedura preparatoria del matrimonio o a