Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Revisione OSC – Rapporto esplicativo

Tuttavia, come già precisato dal Consiglio federale nel suo parere del 13 maggio 2020, il mantenimento del requisito della cittadinanza per gli ufficiali dello stato civile è ammissibile dal punto di vista del diritto internazionale. In particolare l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE prevede esplicitamente questa possibilità16.

Nel quadro del postulato 20.30406 il Consiglio federale ha anche esaminato a quale livello normativo occorra disciplinare il requisito della cittadinanza. In sostanza si pone la questione se, qualora venga mantenuto, continuare a disciplinarlo nell’ordinanza.

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che conten- gono norme di diritto sono da emanare sotto forma di legge federale. Tra le altre cose, vi rientrano in particolare le restrizioni dei diritti costituzionali (lett. b) e i diritti e doveri delle persone (lett. c). Secondo l’articolo 164 capoverso 2 Cost. al legislatore è consentito delegare le competenze normative. Può essere delegata anche l’emana- zione di disposizioni importanti ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1, sempreché la Costituzione non lo escluda. La legge in senso formale deve tuttavia stabilire le deci- sioni essenziali, delimitare in modo chiaro la portata della delega e fissare le prescri- zioni fondamentali del disciplinamento.

Nel CC il legislatore non ha stabilito alcun requisito di nomina per gli ufficiali dello stato civile; tuttavia, in termini generali, ha autorizzato il Consiglio federale a emanare disposizioni d’esecuzione (art. 48 cpv. 1 CC). Secondo l’articolo 48 capoverso 3 CC per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile. Questa norma di delega stabilisce sia l’obiettivo (garantire un’esecuzione tecnicamente corretta) sia il tipo di misure da emanare (requisiti di formazione e for- mazione continua e di tasso d’occupazione). L’oggetto di questo disciplinamento, che il Consiglio federale è autorizzato a emanare, è quindi chiaramente delimitato.

L’articolo 4 capoverso 3 OSC si fonda sull’articolo 48 CC. Mentre il requisito dell’eser- cizio dei diritti civili (lett. b) appare come un fatto ovvio e il requisito dell’attestato pro- fessionale (lett. c) si basa sull’articolo 48 CC, il requisito della cittadinanza svizzera previsto dalla lettera a supera la norma di delega, in quanto non si tratta di un’esi- genza minima per la formazione ai sensi dell’articolo 48 CC. Fino a qualche tempo fa sembrava ovvio l’obbligo di disporre della cittadinanza svizzera per esercitare funzioni pubbliche; quindi si è potuto introdurre questo requisito sulla base della norma di de- lega generale. Nel frattempo si è verificata un’evoluzione: dal punto di vista odierno, l’accesso limitato a un’attività a causa della nazionalità rappresenta un’importante re- strizione che può essere emanata solo sotto forma di legge federale. La legge in senso formale deve stabilire perlomeno le decisioni essenziali. Pertanto oggigiorno l’articolo 4 capoverso 3 lettera a OSC non rappresenta più una base legale sufficiente per il requisito della cittadinanza. La disposizione è pertanto da abrogare e se anche in futuro sarà applicato il requisito della cittadinanza, esso dovrà essere stabilito a li- vello di legge federale. Pertanto, con la presente consultazione s’intende discutere se fissare in futuro nella legge il requisito della cittadinanza o se rinunciarvi.

16 Art. 15 ALC in combinato disposto con l’art. 10 allegato 1 ALC; RS 0.142.112.681. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (p. es. DTF 128 I 112, consid. 3.2; 140 II 112, consid. 3.2) e della CGUE (p. es. CGUE, causa C-270/13 Haralambiadis, ECLI:EU:C:2014:2185, n. marg. 58) in merito a disposizioni del diritto dell’Unione dallo stesso contenuto, si presume l’ammissibilità del requisito della cittadinanza.