Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
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Revisione OSC – Rapporto esplicativo
federale art. 136 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 143 della Costituzione fe- derale15). Tradizionalmente il diritto di eleggibilità è previsto anche per la carica di giudice, in quanto di natura politica.
2.1.2.3 Discussione
Nonostante gli sviluppi illustrati poco fa, nel suo parere del 13 maggio 2020 relativo al postulato 20.30406, il Consiglio federale è rimasto fedele al requisito della cittadi- nanza per gli ufficiali dello stato civile basandosi su due argomenti.
Da una parte, gli ufficiali dello stato civile esercitano funzioni sovrane nel settore della documentazione di eventi di stato civile e, come già accennato, questo può essere un motivo per richiedere la cittadinanza svizzera, anche se oggigiorno – come illustra in modo chiaro l’esempio degli agenti di polizia – molte attività sovrane sono svolte an- che da stranieri.
D’altra parte, per determinare lo status giuridico della singola persona, gli ufficiali dello stato civile eseguono diverse attività importanti, come la constatazione e la do- cumentazione della cittadinanza svizzera nel registro dello stato civile in occasione di un evento (nascita, riconoscimento dei figli, accertamento della paternità, ecc.). Seb- bene questa funzione non preveda alcun potere decisionale o discrezionale, è legit- timo presupporre la cittadinanza svizzera per l’esercizio.
A favore dell’abrogazione del requisito della cittadinanza vi è il fatto che la cittadi- nanza svizzera non è fonte di garanzia per la qualità dell’attività. Certamente, per po- ter eseguire bene l’attività di ufficiale dello stato civile sono necessari qualità profes- sionali e personali nonché una dimestichezza con le abitudini locali; ma queste carat- teristiche non dipendono dalla nazionalità e possono essere soddisfatte anche dagli stranieri. Per garantire le qualifiche professionali l’articolo 4 capoverso 3 lettera c OSC prevede pertanto anche l’attestato professionale federale per la nomina degli uf- ficiali dello stato civile. Se un candidato soddisfa le qualifiche personali, deve essere invece esaminato nel quadro della procedura di reclutamento e selezione.
Con la nomina di persone che non dispongono della cittadinanza svizzera, si potreb- bero presentare inoltre nuove opportunità, poiché spesso queste persone dispongono di un altro sfondo culturale o di conoscenze linguistiche particolari che possono es- sere utili nell’esercizio della funzione. Gli ufficiali dello stato civile hanno a che fare nel lavoro quotidiano con tutti i gruppi della popolazione e appare quindi ovvio non esclu- dere questi gruppi da tale attività.
Anche il confronto con le altre attività sovrane evidenzia la tendenza a rinunciare al requisito della cittadinanza. Una certa contraddizione è data dal fatto che i collabora- tori dell’autorità di vigilanza cantonale non devono soddisfare tale condizione.
Infine va osservato che negli ultimi anni in materia di stato civile vi è un marcato pro- blema di nuove leve. Poiché non è semplice acquisire nuovi ufficiali dello stato civile, l’estensione dei gruppi di presone ammessi a questa funzione potrebbe forse miglio- rare la situazione.
15 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).