Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Revisione OSC – Rapporto esplicativo

cpv. 1 lett. c OSC); in caso di dubbio può disporre accertamenti supplementari (art. 16 cpv. 5 OSC), ad esempio contattare il medico indicato e verificarne la conferma.

3.1.6 Comunicazione all’APMA (art. 50 cpv. 1 lett. abisAP-OSC)

Come già esposto, occorre prevedere nell’OSC un obbligo di comunicazione aggiun- tivo all’APMA nel caso in cui la madre biologica sia sposata con una donna, non sia stata ancora presentata all’ufficio dello stato civile una conferma medica attestante il concepimento del figlio mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM e nessun riconoscimento da parte del padre abbia avuto luogo.

3.1.7 Diritto dell’UFSC di definire prescrizioni generali e concrete in merito ai dati documentati

(art. 88 AP-OSC)

Con la nuova possibilità di definire prescrizioni generali e concrete per l’adeguamento del registro dello stato civile non s’intendono adeguare singole iscrizioni, bensì ese- guire meri adeguamenti tecnici dei dati per interi gruppi di iscrizioni che per determi- nati motivi non corrispondono alle regole.

3.1.8 Rettifiche in caso di carenza di personale: rettifiche eseguite da autorità dello stato civile di

altri Cantoni (art. 88a AP-OSC)

D’intesa con l’UFSC, l’autorità dello stato civile di un altro Cantone può eseguire le rettifiche e registrarle nel registro dello stato civile.

3.1.9 Abolizione dell’obbligo della registrazione dei pubblici ufficiali nel RegPU (art. 99e AP-OSC)

Come precisato, s’intende abolire fino a nuovo avviso il termine entro il quale i Can- toni devono registrare i pubblici ufficiali nel RegPU. Finché il diritto federale non ob- bliga i Cantoni a emettere atti elettronici, non vi è alcuna necessità di registrare i pub- blici ufficiali. Naturalmente sarà comunque possibile effettuare registrazioni ed emet- tere atti dello stato civile elettronici.

3.1.10 Ulteriori modifiche redazionali

3.1.10.1 Articolo 5 capoverso 1 lettera e AP-OSC

Poiché l’articolo 12a capoverso 2 OSC è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2022, la dichiarazione concernente il cognome da esso prevista non è più possibile. Tutta- via è stato tralasciato di adeguare l’articolo 5 capoverso 1 lettera e OSC e la presente ordinanza intende rimediare a questa dimenticanza.

3.1.10.1.1 Articolo 14 AP-OESC

Fino al 1° gennaio 2011 le decisioni delle autorità amministrative in merito agli obbli- ghi di diritto pubblico non valevano automaticamente come titolo definitivo di rigetto. L’equiparazione alle sentenze giudiziarie doveva essere precisata espressamente nella legge. Per questo motivo l’articolo 14 OESC stabilisce tuttora che anche le con- seguenti decisioni concernenti gli emolumenti valgono come titolo definitivo di rigetto ai sensi dell’articolo 80 LEF23. Tuttavia il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore una ver- sione riveduta dell’articolo 80 LEF, secondo cui tutte le «decisioni di autorità ammini-

23 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).