Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Revisione OSC – Rapporto esplicativo

Dal momento che tutte le fasi di rettifica sono disposte da un’autorità di vigilanza, è necessario trasformare la «responsabilità» fattuale vigente in una vera competenza al fine di evitare doppioni e ridondanze. In tal modo, attraverso Infostar, l’autorità di vigi- lanza competente può includere nel processo di rettifica anche gli uffici dello stato ci- vile di altri Cantoni e assegnare loro incarichi.

Infine, nel quadro dell’organizzazione esecutiva cantonale, l’autorità di vigilanza com- petente può tuttora esaminare la modifica materiale e assegnare l’allestimento di un piano di lavoro o una fase della modifica a un ufficiale di un ufficio dello stato civile (assegnazione ruolo «pubblico ufficiale autorità di vigilanza» PUAV). Quindi in parti- colare piccole autorità di vigilanza possono, come finora, delegare i compiti in que- stione.

Se i dati dello stato civile da rettificare sono controversi si applicano le competenze conformemente all’articolo 42 CC in combinato disposto con l’articolo 22 CPC. Sono legittimati all’azione chiunque abbia un interesse e le autorità di vigilanza sullo stato civile competenti conformemente all’OSC (art. 42 cpv. 1 e 2 CC).

Il vigente articolo 30 OSC può essere abrogato poiché ripete solo quanto è già stabi- lito in modo vincolante dalla legge (art. 42 CC). Il rimando nell’articolo 45 capoverso 2 OSC va adeguato in tal senso.

3.1.5 Doppia maternità della coniuge della madre biologica – dimostrazione della procedura

secondo la LPAM (art. 35 cpv. 6 e 6bis AP-OSC)

La versione vigente dell’articolo 35 capoverso 6 OSC limita l’obbligo di provare che il concepimento mediante dono di spermatozoi sia avvenuto secondo la LPAM ai casi in cui la nascita è notificata da una persona di cui all’articolo 34 lettera bbisOSC. In- vece nel caso di notifica da parte di una persona di cui all’articolo 34 lettere a o b OSC non è necessaria alcuna prova; probabilmente perché originariamente si presu- meva che la conferma sarebbe avvenuta da parte della clinica di maternità o dello specialista che notifica la nascita. Ma spesso nella prassi questi ultimi non sono in grado di rilasciare una conferma, in quanto la loro partecipazione si limita alla nascita ed essi non dispongono di conoscenze qualificate circa il concepimento del bambino. Vi è pertanto il rischio che la conferma si basi solamente sulla dichiarazione della ma- dre biologica. La relativa prova va quindi distinta del tutto dalla notificazione della na- scita e fatta in un documento a sé stante. Secondo l’avamprogetto i genitori devono in ogni caso presentare all’ufficio dello stato civile una conferma rilasciata da una per- sona con conoscenze qualificate sulle circostanze del concepimento e capace di esprimersi in maniera vincolante sul fatto che il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM. Conformemente all’articolo 25 LPAM tale persona potrebbe essere il medico curante in questione, che secondo l’articolo 25 capoverso 1 LPAM è tenuto anche per legge a trasmettere la comunicazione all’Ufficio federale dello stato civile, per l’iscrizione nel registro dei donatori di sperma. In tal modo si ga- rantisce che si tratta di una clinica in Svizzera soggetta alla LPAM.

In qualsiasi momento dopo la nascita, il medico curante rilascia la conferma ai geni- tori affinché possano presentarla all’ufficio dello stato civile. Per evitare falsificazioni, la dichiarazione deve contenere il nome del medico curante e il relativo numero GLN (Global Location Number conformemente all’ordinanza sul registro LPMed22). L’ufficio dello stato civile deve esaminare se la prova richiesta sia realmente fornita (art. 16

22 Ordinanza del 5 aprile 2017 sul registro delle professioni mediche universitarie (RS 811.117.3).