Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
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Revisione OSC – Rapporto esplicativo
OSC), ogni ufficio dello stato civile in Svizzera è competente per il ricevimento della dichiarazione secondo l’articolo 99f AP-OSC. La nuova dichiarazione deve essere fir- mata personalmente in presenza dell’ufficiale dello stato civile conformemente al di- sciplinamento previsto per le altre dichiarazioni.
Portata dell’adeguamento della grafia dei nomi
La dichiarazione concerne tutti i nomi presenti attualmente nel registro dello stato ci- vile: nomi, altri nomi ufficiali e cognomi. Occorre adattare anche il cognome da celibe o nubile, poiché figura su parecchi documenti dello stato civile.
Con la dichiarazione è possibile solo l’adattamento di tutti i nomi presenti nel registro dello stato civile; una limitazione a singoli nomi o singoli caratteri speciali non è possi- bile.
La modifica della grafia dei nomi per le persone già iscritte nel sistema si applica solo per il futuro; non vi è quindi alcuna rettifica per gli stati civili antecedenti.
Procedura
Come per ogni altra operazione, gli uffici dello stato civile svizzero esaminano le con- dizioni di cui all’articolo 16 OSC. Per ogni persona è necessaria una dichiarazione. Occorre comprovare i caratteri speciali con documenti stranieri idonei (carta d’identità o passaporto) o con documenti dello stato civile esteri. Il cognome viene aggiornato con i caratteri speciali mediante l’operazione «Dichiarazione concernente il co-
gnome», per la quale il sistema mette automaticamente a disposizione il rispettivo modulo di dichiarazione.
Per quanto riguarda le formalità si applicano le direttive generali per una dichiara- zione concernente il cognome: la dichiarazione è da rilasciare per scritto e le firme sono da autenticare.
Se la grafia dei nomi è diversa non solo in termini di caratteri speciali, occorre una ve- rifica con i documenti che sono alla base della registrazione. In caso di ulteriori modi- fiche che non si spiegano con la trascrizione in occasione della registrazione, occorre verificare sulla base dei documenti di registrazione se è stato fatto un cambiamento di nome o se la grafia è stata modificata per un altro motivo. In assenza di tali elementi, non deve essere eseguita un’ulteriore verifica.
Necessità di una dichiarazione individuale
La dichiarazione è individuale e incide esclusivamente sul nome del dichiarante. Per- tanto, se si desidera adattare la grafia dei nomi di più persone, occorre una propria dichiarazione di ogni persona e nel caso di una dichiarazione concomitante di coniugi e figli l’emolumento va riscosso soltanto una volta.
Può così verificarsi che i dati di filiazione di una determinata persona, che ha rila- sciato la dichiarazione, continuino a essere forniti senza i caratteri speciali se i geni- tori non hanno presentato alcuna dichiarazione. Ciò corrisponde alla prassi vigente, secondo sui documenti che comprendono i genitori è adeguata solo la grafia delle persone che hanno fatto la dichiarazione.
Se la dichiarazione concerne il cognome coniugale, i coniugi che conformemente all’articolo 160 capoverso 2 CC lo portano devono farla congiuntamente. Con la scelta di un cognome coniugale, i coniugi sono legati giuridicamente dal nome e al contempo hanno deciso come chiamare i loro figli. Sarebbe quindi contrario alla legge se i nomi di queste persone d’un tratto fossero scritti in maniera differente; anche un ritorno alla decisione iniziale di portare un cognome coniugale non è possibile, in quanto ciò richiederebbe una base legale in una legge in senso formale.