Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/17: Revisione dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
Revisione OSC – Rapporto esplicativo
sensi dell’articolo 43 CC, quest’ultimo può fungere come base giuridica per la disposi- zione dell’ordinanza.
2.1.8 Rettifiche in caso di carenza di personale: rettifiche eseguite da autorità dello stato civile di
altri Cantoni (art. 88a AP-OSC)
In passato è più volte accaduto che a causa di un’assenza per dimissione, malattia o ferie non vi era alcuna persona atta ad eseguire una modifica urgente dei dati dello stato civile. Pertanto sembra opportuno prevedere una possibilità per superare rapi- damente tali difficoltà nei casi in cui la situazione è limpida, l’ulteriore trattamento sia urgente e un’attesa comporti casi personali gravi, perdite di posizioni legali o la re- sponsabilità di un Cantone. Con l’articolo 88a AP-OSC si propone pertanto la possibi- lità che le autorità dello stato civile di un altro Cantone eseguano tali modifiche. L’arti- colo 43 CC rappresenta la base legale per un tale disciplinamento.
2.1.9 Abolizione dell’obbligo della registrazione dei pubblici ufficiali nel RegPU (art. 99e AP-OSC)
Secondo l’articolo 47b capoverso 1 OSC gli ufficiali dello stato civile sono autorizzati a redigere documenti dello stato civile in forma elettronica. Lo stesso vale per le au- tenticazioni realizzate dalle autorità di vigilanza e dai collaboratori dell’UFSC (Art. 47b cpv. 2 e 3 OSC). Per allestire atti elettronici, è necessaria la registrazione dei pubblici ufficiali interessati nel relativo registro svizzero RegPU (art. 6 cpv.2 OAPuE19).
Tuttavia, soltanto pochi Cantoni hanno finora sfruttato la possibilità di emettere atti dello stato civile in forma elettronica; il motivo risiede generalmente nella presunzione che non sussista una domanda di documenti dello stato civile elettronici. Inoltre sia la riorganizzazione generale degli uffici dello stato civile sia l’allestimento degli atti elet- tronici nel singolo caso comportano ancora un onere considerevole. L’obbligo di regi- strazione per i collaboratori previsto nell’OSC costituisce certamente un requisito ne- cessario ma non sufficiente per il passaggio agli atti elettronici. Un cambiamento del sistema a livello nazionale dovrebbe obbligare i Cantoni a redigere e ricevere, a par- tire da una certa data, atti elettronici su richiesta; come è accaduto per i tribunali civili e gli uffici d’esecuzione con l’entrata in vigore del Codice di procedura civile il 1° gen- naio 2011.
Considerando che presto con Infostar NG tutti gli uffici avranno a disposizione un unico software in cui saranno gestiti i dati necessari per l’allestimento di atti dello stato civile elettronici, è comprensibile che i Cantoni oggi non sviluppino numerose soluzioni individuali, bensì attendano fino a quando non sarà disponibile la funzione aggiuntiva di Ingotar NG promessa (in modo non vincolante e senza indicazione con- creta della data) per redigere atti elettronici direttamente nel software.
Alla luce di queste circostanze non sembra necessario continuare a obbligare i Can- toni a registrare i pubblici ufficiali nel RegPU; quindi il vigente obbligo è da abrogare. Non appena una futura versione di Infostar NG consentirà di redigere atti elettronici, si discuterà da quando tali saranno da allestire su richiesta.
19 Ordinanza dell’8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (RS 211.435.1)